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Venerdì, 29 Marzo 2024
Cronaca

Calcioscommesse, il gip: "L'As Bari danneggiata da Masiello"

La frode sportiva addebitata all'ex difensore biancorosso avrebbe provocato un danno economico alla società: lo scrive il gip motivando il respingimento della richiesta di patteggiamento per il calciatore e i suoi due amici

Il comportamento di Andrea Masiello avrebbe procurato un danno economico all'As Bari. A scriverlo è il gip del Tribunale di Bari Ambrogio Marrone nelle motivazioni dell'ordinanza con cui due giorni fa ha respinto la richiesta di patteggiamento presentata dalla difesa dell'ex difensore biancorosso e dei suopi due amici Carella e Giacobbe.

Oltre a ritenere non congrua la pena patteggiata da accusa e difesa, il giudice ha anche ipotizzato a carico dei tre il reato di truffa, oltre a quelli già contestati di associazione per delinquere e frode sportiva.

"Appaiono ravvisabili anche gli estremi del reato di truffa consumata o tentata nei confronti della società sportiva As Bari - scrive il giudice - certamente danneggiata dal comportamento del suo dipendente Masiello, sia per la corresponsione della retribuzione a fronte di una prestazione di lavoro viziata ed addirittura fonte di danno per la società; sia per le conseguenze dei procedimenti in corso dinanzi alla giustizia sportiva; sia per le sue conseguenze patrimoniali connesse al danno all'immagine di società di calcio professionistico (si pensi ai rapporti con gli sponsor, con i tifosi, con le emittenti televisive) nonché alle possibili azioni risarcitorie di coloro che hanno assistito agli incontri di calcio alterati (abbonati, tifosi, acquirenti di abbonamenti televisivi)".

Diversa invece la situazione nei confronti di abbonati e spettatori paganti, in qualche modo anch'essi danneggiati dal comportamento del calciatore, ma che in questo caso potrebbero rivalersi direttamente sulla società.

Nella stessa ordinanza il gip si sofferma anche sulla sospensione della pena chiesta dalla difesa. Secondo Marrone, non si può "presumere che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati per le gravi modalità dei fatti, commessi nell'ambito di un reato associativo con altre persone in via di identificazione per la durata delle condotte contestate dal 2009 al 2012 e le modalità professionali delle stesse, che denotano un profondo ed allarmante inserimento nel settore delle scommesse su eventi calcistici, con una rete di conoscenze e frequentazioni implicanti rapporti tra giocatori professionisti dei campionati italiani, scommettitori, gestori di agenzie per le scommesse, nonché per i documentati contatti con i coindagati, telefonici, personali, via internet, ovvero tramite intermediari o con l'uso di utenze cellulari intestate a terze persone, finalizzate ad eludere le indagini in corso ed ormai note ai destinatari delle stesse".

(Ansa)

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