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Obbligo vaccino antinfluenzale, gli infermieri scrivono a Emiliano: "Sbagliato imporli al personale sanitario"

La nota è stata inviata dalla Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche. "La Regione non può imporre obblighi vaccinali diversi da quelli dello Stato" scrivono

"La Regione non può imporre obblighi vaccinali diversi da quelli disposti dallo Stato, né possono prevedere per i presunti inadempienti sanzioni amministrative". È la richiesta della Federazione nazionale Ordini professioni infermieristiche - ente sussidiario dello Stato, regolatore della professione di Infermiere e Infermiere Pediatrico - contenuta nella lettera inviata al presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Al centro della querelle, la disposizione regionale che obbligava alla profilassi vaccinale contro l'influenza il personale infermieristico, ritenuta illegittima dai presidenti degli Ordini professionali pugliesi.

"La vaccinazione antifluenzale è un'opportunità, non un obbligo" spiegano, invocando più chiarezza da parte della Regione e più rispetto per le professioni sanitarie. "In particolare gli infermieri, oggi impegnati a dare il massimo contributo possibile per fronteggiare la pandemia in atto" spiegano in una nota. Di seguito la lettera inviata alla Regione:

La scrivente Federazione ha ricevuto per conoscenza la nota p.e.c. prot. n. 882/Pr/20 dell’OPI Bari di riscontro alla Vs nota n. prot. A00_005/PROT/28/2020/0004845 del Dipartimento alla Salute. A tal riguardo deve premettersi come la FNOPI da sempre riconosce l’urgenza e la necessità per la salute pubblica di un efficace ed efficiente politica vaccinale. La Federazione si è sempre prodigata, invero, attraverso i suoi professionisti, all’informazione e all’educazione alla salute che, in linea con la comunità scientifica nazionale e internazionale, riconosce alle vaccinazioni un ruolo essenziale nella prevenzione e nella lotta alle principali malattie diffusive. La FNOPI sostiene, del resto, gli infermieri che contribuiscono alle vaccinazioni all’interno delle equipe territoriali insieme a medici e assistenti sanitari, sottolineando come questa attività faccia parte di quelle che hanno fondamento naturale nel profilo professionale dell’infermiere e nel Codice deontologico dove si indica espressamente che la responsabilità dell’infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura, nella prevenzione e riabilitazione della persona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell’individuo.

Tanto premesso, la scrivente Federazione non può esimersi, tuttavia, dal segnalare l’illegittimità della posizione assunta da codesta Regione sull’obbligatorietà della vaccinazione antinfluenzale e sulla possibilità di sanzionare i sanitari che non vi provvedessero. Come noto, la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale in quanto investe in modo diretto principi fondamentali concernenti il diritto alla salute. Come precisato dal Tar Calabria, sez. I, 15.9.2020, n. 1462, infatti, se “è vero che il «confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia» (Corte cost. 12 luglio 2017, n. 169), a maggior ragione, e anche per ragioni di eguaglianza, deve essere riservato allo Stato - ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. - il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili” (sottolineato aggiunto). Da ultimo, il Tar Lazio, sez. III Q, con sentenza del 16 ottobre 2020, n. 10600, ha annullato, l’ordinanza del 15 settembre 2020 con cui la Regione Lazio ha imposto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale stagionale per tutte le persone al di sopra dei 65 anni di età nonché per tutto il personale sanitario e sociosanitario operante in ambito regionale (pena il divieto di avere accesso ai rispettivi luoghi di lavoro).

Con la citata sentenza, il Tar Lazio ha evidenziato, secondo quanto già espresso dalla Corte Costituzionale (si veda Corte Cost., 18 gennaio 2018, n. 5), che: “a) la vaccinazione obbligatoria è tematica riservata alla competenza statale. Il confine tra terapie ammesse e non ammesse, o meglio tra trattamenti obbligatori e non obbligatori (oppure raccomandati, come nel caso dei vaccini), rientra tra i principi fondamentali della materia “tutela della salute” e deve dunque essere stabilito dallo Stato; b) ciò anche allo scopo di garantire “misure omogenee su tutto il territorio nazionale” (cfr. punto 7.2.2. della predetta sentenza); c) la scelta tra obbligo o raccomandazione ai fini della somministrazione del vaccino costituisce in particolare il punto di equilibrio, in termini di bilanciamento tra valori parimenti tutelati dalla Costituzione (nonché sulla base dei dati e delle conoscenze scientifiche disponibili), tra autodeterminazione del singolo da un lato (rispetto della propria integrità psico-fisica) e tutela della salute (individuale e collettiva) dall’altro lato. Tali operazioni di bilanciamento vanno pertanto riservate allo Stato (cfr. altresì, su temi analoghi: Corte cost. n. 169 del 12 luglio 2017; n. 338 del 14 novembre 2003; n. 282 del 26 giugno 2002; n. 258 del 23 giugno 1994); d) sempre in tema di vaccinazioni obbligatorie sono poi riservati, in capo alle regioni, alcuni spazi riguardanti, ad esempio, l’organizzazione dei servizi sanitari e l’identificazione degli organi deputati al controllo ed alle conseguenti sanzioni (punto 7.2.4. della sentenza)”. L’ordinamento costituzionale non tollera, dunque, conclude il Tar Lazio, interventi regionali di questo genere, diretti “nella sostanza ad alterare taluni difficili equilibri raggiunti dagli organi del potere centrale”. Nondimeno, la stessa Corte Costituzionale ha precisato, rispetto alla questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli artt. 1, commi 1 e 2, 4 e 5 della L.R. Puglia n. 27/2018, che la condotta sanzionata “non può che coincidere con l’accesso, da parte degli operatori sanitari che non si siano attenuti alle indicazioni del PNPV, ai reparti individuati con la deliberazione della Giunta, più volte richiamata; mentre deve escludersi che possa essere sanzionato l’eventuale rifiuto opposto dai medesimi operatori sanitari di sottoporsi ai trattamenti vaccinali raccomandati dal PNV per i soggetti a rischio per esposizione professionale” (Corte Cost., 17 aprile 2019, n. 137) (sottolineato aggiunto).

In conclusione, le vaccinazioni obbligatorie, così come tutti i trattamenti sanitari, sono coperti da riserva statale, che, a sua volta, è connessa al principio di eguaglianza previsto dall'art. 3 Cost. (si veda Corte cost., 6 giugno 2019, n. 137). La problematica delle vaccinazioni coinvolge, infatti, diversi valori costituzionali il cui contemperamento è demandato esclusivamente al Legislatore nazionale Di qui, l’impossibilità per la Regione di imporre un obbligo di vaccinazione al personale sanitario, prevedendo, tra l’altro, sanzioni amministrative per gli inadempienti. Tale attribuzione non rientra, come visto, nella sfera di competenza regionale ma soltanto in quella statale, unica sede competente questa ad introdurre eventuali obblighi di tal genere.

Distinti saluti.

La Presidente Barbara Mangiacavalli

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