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Giovedì, 28 Marzo 2024
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Scuole chiuse a Bari e Taranto, c'è l'ordinanza di Emiliano: stop alle lezioni in presenza dal 12 marzo al 6 aprile

Come anticipato da Emiliano, arriva lo stop a fronte del superamento della soglia dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti. Il provvedimento fissa anche alcuni divieti a livello regionale, lasciando ai sindaci facoltà di misure più restrittive

Arriva la nuova ordinanza preannunciata nel pomeriggio dal presidente della Regione, Michele Emiliano, che chiude le scuole nelle province di Bari e Taranto, a fronte del superamento della soglia dei 250 contagi ogni 100.000 abitanti (limite che, secondo quanto stabilito dall'ultimo Dpcm, consente ai governatori di adottare la sospensione della scuola in presenza anche in zona gialla o arancione). Il provvedimento sarà valido dal 12 marzo sino al 6 aprile 2021. 

Scuole chiuse fino a Pasqua (compresi gli asili)

Come si legge nell'articolo 3 dell'ordinanza: "Con decorrenza dal 12 marzo 2021 e sino al 6 aprile 2021: a) sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata; b) le Istituzioni Scolastiche attiveranno le disposizioni del Piano Scuola 2020/2021, nella parte in cui prevedono che vada garantita anche la“frequenza scolastica in presenza… degli alunni e studenti figli di personale sanitario, o di altre categorie di lavoratori, le cui prestazioni siano ritenute indispensabili per la garanzia dei bisogni essenziali della popolazione” secondo quanto indicato dalla nota del Ministero dell’Istruzione n. 1990/2020, “nell’ambito di specifiche, espresse e motivate richieste e...anche in ragione dell’età anagrafica”; c) le Istituzioni Scolastiche devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all’Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute, attraverso la procedura predisposta sulla piattaforma www.studioinpuglia.regione.puglia.it, il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi al COVID-19 o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell’attività didattica adottati a causa dell’emergenza Covid; d) le Istituzioni Scolastiche devono garantire, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, le adeguate condizioni utili a consentire una idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata. Ogni conseguente adempimento, ove necessaria unaì implementazione tecnologica ai fini della suddetta idonea erogazione e fruizione della didattica digitale integrata, deve avvenire con l’urgenza del caso".

ORDINANZA EMILIANO-2

L'ordinanza fissa e ribadisce anche nei primi due articoli alcune misure antiassembramento valide su tutto il territorio regionale. "Con decorrenza immediata e fino al 6 aprile": "E' vietato lo stazionamento all’aperto, presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare o convivente, se non per per usufruire di servizi essenziali". Inoltre "i Sindaci dispongono la chiusura al pubblico di strade o piazze nei centri urbani, allorquando valutino sussistente il rischio di assembramento, per tutta la giornata o in determinate fasce orarie, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private". "Restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento".

Per quanto riguarda le attività di ristorazione, "con decorrenza immediata e sino al 6 aprile 2021: a) fermo restando dopo le ore 18:00 il divieto di consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico, in tutti i giorni festivi e prefestivi dopo le ore 18,00 è comunque vietato l’asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio e/o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di cui all’articolo 27 comma 5 del dpcm 2 marzo 2021. Resta fermo il divieto di asporto dopo le 18,00 anche da tutti soggetti che abbiano come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3; b) tutti gli esercizi devono esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti; c) la mascherina va costantemente utilizzata a copertura di naso e bocca sia in piedi che seduti nonché negli spostamenti nel locale e nello spazio esterno, salvo che per il tempo necessario per la consumazione di cibo e bevande; d) è sempre consentita e fortemente raccomandata la vendita con consegna di alimenti e bevande a domicilio; e) restano salve ulteriori o diverse misure più restrittive adottate dai Sindaci nell'ambito del territorio comunale di riferimento".
 

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