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Giovedì, 28 Marzo 2024
Cronaca

"Illegittimo copiare la memoria del cellulare di un giornalista": la decisione dei giudici del Riesame

Il provvedimento annulla il sequestro dei telefonini di due giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, nell'ambito delle indagini sulla presunta fuga di notizie di un'inchiesta che coinvolge Emiliano

È illegittimo copiare l'intera memoria del telefono di un giornalista, anche se utile alle indagini su una presunta fuga di notizie. A spiegarlo sono i giudici del Tribunale del Riesame di Bari, che con un provvedimento hanno parzialmente annullato il decreto di perquisizione e sequestro dei telefoni cellulari dei giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno, Massimiliano Scagliarini e Nicola Pepe, eseguito nell’ambito delle indagini sulla presunta fuga di notizie nell’inchiesta della Guardia di Finanza a carico del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano.

"La clonazione della memoria dell’intero archivio informatico del telefono cellulare del giornalista ricorrente - si legge nel provvedimento - pur teoricamente funzionale all’accertamento degli autori" di una presunta fuga di notizie e "della illecita divulgazione di atti, documenti e notizie coperte da segreto investigativo" da parte degli stessi cronisti, "è attività processualmente che va dichiarata illegittima" e che "implica non consentite intrusioni nella sfera personalissima del giornalista, sul versante della privacy e del segreto professionale".

Scagliarini è difeso dagli avvocati Gaetano Castellaneta e Dorella Quarto. Nicola Pepe è difeso dal legale Francesco Paolo Sisto. I cronisti rispondono di favoreggiamento personale. I finanzieri, al momento ignoti, di divulgazione di notizie riservate. Nel provvedimento i giudici del Riesame ricordano che “il giornalista è destinatario di una disciplina particolare in tema di tutela del segreto, con riferimento al quale la valutazione della proporzione tra il contenuto del provvedimento emesso e le esigenze di accertamento dei fatti deve avvenire con particolare rigore evitando quanto più possibile interventi inutilmente intrusivi. Una siffatta attività investigativa – spiegano – finirebbe con l’assumere i connotati di un’attività di tipo esplorativo, tale da compromettere gravemente il diritto del giornalista alla riservatezza della corrispondenza e delle proprie fonti informative”.
Per i giudici, quindi, l’acquisizione dei dati deve essere “limitata e circoscritta alle cornici e temporali perimetrate dalla Procura nel cui contesto cronologico avrebbero avuto luogo le condotte agevolatrici”, cioè le presunte rivelazioni delle informazioni coperte da segreto, e per questo, disponendo il parziale annullamento del decreto di sequestro, hanno ordinato la “distruzione dei cloni di tutti i dati ottenuti con l’estrazione della copia dell’intero archivio”, ad eccezione di alcuni periodi

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