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Giovedì, 25 Aprile 2024
Cronaca

'Botti' vietati in città per le feste, dal 23 dicembre scatta il divieto di vendita: "Rischiano di moltiplicarsi i banchetti illeciti"

L'ordinanza del Comune di Bari è valida fino al primo gennaio. Fatto divieto anche di esplodere i fuochi d'artificio nella serata del 31 dicembre

Fuochi d'artificio vietati in città fino al primo gennaio. Puntuale come ogni anno è arrivata l'ordinanza del Comune di Bari, che a partire da domani, mercoledì 23 dicembre, "vieta la vendita, in forma ambulante e non, dei fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria F2 e F3 e dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, crepitante e fischiante (tipo rauti o petardi, petardi flash, petardo saltellante, sbruffo, mini razzetto, razzo, candela romana, tubi di lancio, loro batterie e combinazioni, ecc.), ad esclusione dei prodotti come i petardini da ballo (categoria F1), fontane, bengala, bottigliette a strappo lancia coriandoli, fontane per torte, bacchette scintillanti e simili, trottole, girandole e palle luminose" si legge nel testo.

Il provvedimento è finalizzato ad evitare che, nelle notti di Natale e Capodanno come pure nelle giornate precedenti e successive, si verifichino episodi di disturbo e turbativa alla quiete e alla sicurezza pubblica, oltreché danneggiamento a beni mobili e immobili mediante l’esplosione di specifiche categorie di petardi e simili artifici esplosivi e vendita illecita di tali prodotti con contestuale occupazione illegale di suolo pubblico. Un'ordinanza che assume un'importanza maggiore in questo periodo di emergenza pandemica, che con la chiusura di alcune attività tra cui quella di vendita di artifici pirotecnici, porta il rischio concreto che si moltiplichino i banchetti di vendita illecita.

Vietato far esplodere i fuochi d'artificio a fine anno

L’ordinanza dispone, inoltre, a partire dalle ore 20 del 31 dicembre 2020 e fino alle 7 del 1° gennaio 2021, il divieto di utilizzo, al di fuori degli spettacoli autorizzati, di ogni tipo di fuoco d'artificio nei luoghi pubblici e nei luoghi privati dove possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici in spazi pubblici o privati appartenenti a terzi non consenzienti, nonché il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la necessaria licenza (art. 57 TULPS). Il provvedimento vieta anche la cessione di articoli pirotecnici di categoria F3 e F4 definiti articoli pirotecnici di uso professionale così come i prodotti pirotecnici del tipo “petardo” e del tipo “razzo” con limiti superiori a quelli previsti dal D.lgs. 29 luglio 2015 n.123 (commi (5 e 6) a soggetti non in possesso delle previste abilitazioni, come pure il divieto di cessione a qualsiasi titolo e di utilizzo a minori di 14 anni dei fuochi di categoria F1 e superiori, oltre che ai minori di anni 18 dei fuochi di categoria F2 e F3. C'è anche il divieto, infine, di consentire l’uso di aree private quali finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute per effettuare spari vietati dall'ordinanza. Per chi trasgredisce alle regole, è prevista una multa che va da 25 a 500 euro, oltre a sanzioni aggiuntive previste dal Codice penale.

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