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Venerdì, 19 Aprile 2024
Economia

Con il “decreto crescita” torna l’obbligo di denuncia fiscale per vendita e somministrazione di alcolici

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Carriera (Confcommercio Bari-BAT): “Confusione normativa e burocrazia. Il danno è soprattutto a carico delle piccole imprese del commercio a turismo”. Ritorna per bar e ristoranti l’obbligo di denuncia fiscale, con scadenza 31 dicembre 2019, per la vendita e la somministrazione di alcolici. Il “Decreto crescita”, infatti, reintroduce la licenza fiscale per la vendita al minuto di alcolici per le aziende che vendono o somministrano alcolici. “Questo adempimento, - commenta Leo Carriera, Direttore Confcommercio Bari-Bat - obbligatorio fino al 2017, era stato soppresso per legge. A seguito di questo, tutti i pubblici esercizi che sono subentrati o che hanno avviato una nuova attività negli ultimi due anni non sono dotati di ‘licenza’. Dunque è necessario che verifichino la loro situazione ed eventualmente provvedano a richiederla”. La denuncia, da indirizzare al competente Ufficio dell’Agenzia delle Dogane del territorio, ha validità permanente e non deve essere ripresentata da chi l’ha già presentata prima della soppressione dell’obbligo, salvo variazione dei dati: “La licenza fiscale - prosegue Carriera - è stata per assurdo adottata per spingere la crescita economica e la risoluzione di particolari situazioni di crisi, ma dimostra ancora una volta che il Paese stenta ad uscire da confusione normativa e burocrazia. Ed il danno è soprattutto a carico delle piccole imprese del commercio a turismo”. “Si tratta di un obbligo di denuncia fiscale inutile - conclude Carriera - che grava per assurdo a carico di tutte le attività esonerate solo due anni fa e che, a causa dell’effetto retroattivo del decreto, coinvolge non solo gli esercizi avviati dopo l’entrata in vigore dello stesso, ma anche quelli aperti durante il periodo in cui l’obbligo non vigeva”.

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