rotate-mobile
Economia

La responsabilità sanitaria: luci ed ombre sulla nuova normativa

Dibatitto all’Ospedale della Murgia “Fabio Perinei” sulla riforma Gelli-Bianco: prosegue il “tour giuridico-seminario” dell’avvocato Paolo Iannone

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Si è concluso venerdì scorso il seminario giuridico organizzato dagli “Avvocati e Praticanti di Gravina in Puglia” con la partecipazione dell'associazione Medica Gravinese "Simone Lorusso" e della Camera Penale "Achille Lombardo Pijiola", unitamente al patrocinio della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, sul tema della riforma sulla responsabilità medica dopo la legge Gelli-Bianco (legge 24/2017). Il convegno si è tenuto venerdì 24 novembre 2017 alla Sala Congressi Ospedale della Murgia «Fabio Perinei», laddove nel corso del dibattito l’avvocato Paolo Iannone, esperto della materia, si è confrontato sul tema con altri insigni relatori, tra i quali il Professore Francesco Introna (Medico legale e Professore Ordinario di Medicina Legale presso l'Università degli Studi di Bari) e l’avvocato Carmelo Piccolo (esperto avvocato penalista del Foro di Bari). L’avvocato Piccolo in apertura ha evidenziato le diverse problematiche legate all’articolo 590 sexies del codice penale introdotto dall’articolo 6 della legge di riforma. Al termine poi del confronto giuridico tra gli avvocati Piccolo e Iannone la discussione si è accentrata sugli aspetti medico legali e le problematiche sottese, ove l’illustre relatore, il Professore Francesco Introna ha illustrato, in maniera completa ed esaustiva, la delicata tematica alla luce della recente legge di riforma evidenziando altresì, dal punto di vista pratico, tutte le criticità riguardanti l’ambiente medico. Dall’altra parte l’avvocato Paolo Iannone ha trattato gli aspetti giuridici analizzando il riparto dell’onere della prova nella nuova responsabilità sanitaria e, quindi, le tecniche e strategie difensive alla luce della riforma Gelli-Bianco. Sul punto l’avvocato Iannone ha nuovamente asserito quanto segue:«Forse la possibile via di fuga dalla responsabilità extracontrattuale potrebbe essere rappresentata dalla firma del modulo del consenso informato che, qualificherebbe il rapporto contrattuale medico-paziente ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile, sia pur nei limiti dell'obbligazione assunta con la predetta sottoscrizione. Tale questione però è discutibile in dottrina, in quanto non è possibile qualificare come contratto ogni fattispecie invocando, sempre e comunque, la responsabilità di cui all'articolo 1218, ma è altresì vero che lo schema normativo dell'articolo 2043 del codice civile rappresenta un "vestito" estremamente corto per il professionista sanitario. D'altronde il paziente si rivolge al medico, perché in lui ripone tutta la fiducia e l'affidamento, da qui la genesi del contatto sociale. Tuttavia, tale regola giurisprudenziale la si ricava dall'interpretazione dell'art. 1173 cod. civ., ovvero:"le obbligazioni derivano anche da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle", tale norma termina con la seguente asserzione:"in conformità dell'ordinamento giuridico". Ciò farebbe intendere che non dovrebbe mai mancare la norma di richiamo, ovvero la legge di copertura, con riferimento al rapporto in questione. Ad ogni modo il quinto comma dell'articolo 7 della legge 24/2017 non disegna altre strade giuridiche, se non la consapevolezza che appartiene al passato la pia applicazione dello schema normativo di cui all'articolo 1218 del codice civile ritenuto compatibile non solo in presenza di un vero e proprio contratto, ma anche sussistendo un semplice contatto tra medico e paziente, perché la nuova strada tracciata dal legislatore pone il limite della responsabilità extracontrattuale. In tale prospettiva, oggi più che mai è il caso di affermare: ai giudici l'ardua sentenza». Anche se, come lo stesso Iannone ha ammesso, il preciso riferimento all’articolo 2043 del codice civile e l’enunciazione del quinto comma dell’articolo 7 della legge 24/2017 non lascia scampo, ovvero:«Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme imperative ai sensi del codice civile». In tale ottica ha assunto vivo interesse il confronto di opinioni tra i relatori sugli articoli 6 e 7 della legge 8 marzo 2017, n. 24, laddove le problematiche penalistiche e civilistiche si sono intrecciate aprendo le porte a numerose questioni sollevate dalla platea al momento del dibattito. Di conseguenza, desta molta attesa e curiosità conoscere il prossimo convegno dell’avvocato Paolo Iannone nell’ambito del suo “tour giuridico-seminario” sulla riforma Gelli-Bianco.

Si parla di

In Evidenza

Potrebbe interessarti

La responsabilità sanitaria: luci ed ombre sulla nuova normativa

BariToday è in caricamento