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Economia

Adecco, vittoria al Tar sulla decontribuzione per i lavoratori al Sud

Il ricorso mirava a riconoscere parità di trattamento tra le Agenzie di Somministrazione indipendentemente dalla loro collocazione geografica: i dettagli e le possibili conseguenze del pronunciamento del tribunale

Novità nel mondo del lavoro. Il Tar del Lazio ha accolto le ragioni di Adecco, in una sentenza che interesserà particolarmente il mercato del lavoro nel Sud Italia. Sino ad oggi, l’Agenzia per il lavoro avente sede al Centronord che somministrasse lavoratori presso aziende situate nelle regioni del Sud, non si vedeva riconosciuto lo sgravio contributivo del 30 per cento. Una decontribuzione prevista – in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia – fino al 2029 dall'ultima Legge di Bilancio.

Con l'accoglimento del ricorso di Adecco la situazione cambia. Esso infatti mirava a riconoscere parità di trattamento tra le Agenzie di Somministrazione indipendentemente dalla loro collocazione geografica, quindi a garantire che non venisse frustrata la finalità ultima della misura economica.

A prestare assistenza legale ad Adecco Italia (società di The Adecco Group) è stata Deloitte Legal con gli avvocati Francesco Paolo Bello e Luca Failla. “Il provvedimento costituisce un primo ma importante risultato nel senso di evitare un’interpretazione della norma gravemente ingiusta nei confronti delle Agenzie di Somministrazione e dei propri utilizzatori collocati nel Mezzogiorno – spiegano i due avvocati di Deloitte Legal L’auspicio è che il Tar Lazio confermi la sospensione anche in occasione della Camera di Consiglio del 9 aprile 2021 e che comunque l’Inps si avveda dell’iniquità che una tale interpretazione può generare. L’Istituto si è infatti limitato a una interpretazione “letterale” della norma del Decreto Agosto, che accorda lo sgravio ai datori di lavoro con sede nel Mezzogiorno, senza considerare che nella somministrazione di lavoro il rapporto è trilaterale, e sebbene il datore di lavoro sia formalmente l’agenzia di somministrazione – collocata al Nord – i costi anche previdenziali gravano per legge sull’utilizzatore che potrebbe anche essere collocato nel Mezzogiorno, come spesso avviene. La tematica è di rilevantissima importanza, in particolare in un momento in cui molte società nel Mezzogiorno sono in sofferenza e rischiano di vedersi private dello sgravio solo per aver fatto una legittima scelta imprenditoriale di rivolgersi al lavoro in somministrazione: circostanza che è proprio ciò che la norma mirava ad evitare”.

Questo primo provvedimento della giustizia amministrativa – dichiara Andrea Morzenti Senior Manager Legal Department The Adecco Group – vuole, (ri)porre sulla giusta carreggiata le regole applicabili alla fruizione della decontribuzione sud nel solco già tracciato, in esecuzione delle norme di legge, di tutti i precedenti provvedimenti dell’INPS (di recente, tra l’altro, confermato dallo stesso Istituto con riferimento alla cd decontribuzione donne). La legge, infatti, come appunto tutte le Circolari e i Messaggi INPS con esclusione di quelle ora sospese del TAR, ha sempre considerato l’Utilizzatore e non l’Agenzia di Somministrazione quale soggetto centrale in tema di esoneri/incentivi/decontribuzioni. E questo sulla scorta del fatto che è l’utilizzatore il destinatario finale del costo del lavoro, mentre l’Agenzia è una sorta di “vettore” che a casa dell’utilizzatore porta l’abbattimento contributivo”.

Un'altra importante conseguenza della sospensiva del Tar potrebbe essere quella di riportare sul soggetto fruitore, l’utilizzatore appunto, il rispetto del massimale di 1 milione 800mila euro di aiuti concedibili previsto dal Temporary Framework anche per le somministrazioni portatrici delle decontribuzione Sud. Anche questo in aderenza alle norme di legge che, in tema di de minimis, hanno sempre individuato l’utilizzatore e mai l’Agenzia quale soggetto di riferimento. Questa lettura avrebbe l’auspicata conseguenza di liberare risorse a vantaggio degli utilizzatori del Mezzogiorno, limitate altrimenti se incardinate su un unico soggetto (l’Agenzia di Somministrazione, appunto).

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