Autocertificazione: i documenti per cui può essere utilizzata
In quali casi può essere utilizzata l'autocertificazione
L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. L’autocertificazione può sostituirsi alle normali certificazioni.
Secondo la legge n.15/1968, si può ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:
· data e luogo di nascita;
· la residenza;
· la cittadinanza;
· il godimento dei diritti politici;
· lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
· lo stato di famiglia;
· l’esistenza in vita;
· la nascita del figlio;
· il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
· la posizione agli effetti degli obblighi militari;
· l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.
Il D.P.R. n. 445/2000 ha poi introdotto nuove norme che allargano il numero dei casi per cui è possibile ricorrere all’autocertificazione:
· titoli di studio acquisiti;
· qualifiche professionali;
· esami sostenuti universitari e di stato;
· titoli di specializzazione;
· titoli di abilitazione;
· titoli di formazione;
· titoli di aggiornamento;
· titoli di qualificazione tecnica;
· situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
· assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;
· codice fiscale o partita IVA;
· qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;
· stato di disoccupazione;
· qualità di pensionato e categoria di pensione;
· qualità di studente;
· qualità di casalinga;
· qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
· iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
· adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;
· assenza di condanne penali;
· qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.
I CASI IN CUI NON PUO' ESSERE MAI UTILIZZATA
La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione NON E’ MAI AMMESSA per i certificati:
· medici;
· sanitari;
· veterinari;
· di origine;
· di conformità all’Ue;
· marchi;
· brevetti.