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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Autocertificazione: i documenti per cui può essere utilizzata

In quali casi può essere utilizzata l'autocertificazione

L’autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive possono essere utilizzate nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi. Non possono invece essere utilizzate nei rapporti tra i privati, salvo che gli stessi non vi acconsentano, e davanti all’autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali. L’autocertificazione può sostituirsi alle normali certificazioni.

Secondo la legge n.15/1968, si può ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:

·  data e luogo di nascita;

·  la residenza;

·  la cittadinanza;

·  il godimento dei diritti politici;

·  lo stato di celibe, coniugato o vedovo;

·  lo stato di famiglia;

·  l’esistenza in vita;

·  la nascita del figlio;

·  il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;

·  la posizione agli effetti degli obblighi militari;

·  l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

Il D.P.R. n. 445/2000 ha poi introdotto nuove norme che allargano il numero dei casi per cui è possibile ricorrere all’autocertificazione:

·  titoli di studio acquisiti;

·  qualifiche professionali;

·  esami sostenuti universitari e di stato;

·  titoli di specializzazione;

·  titoli di abilitazione;

·  titoli di formazione;

·  titoli di aggiornamento;

·  titoli di qualificazione tecnica;

·  situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

·  assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare;

·  codice fiscale o partita IVA;

·  qualsiasi dato dell’anagrafe tributaria;

·  stato di disoccupazione;

·  qualità di pensionato e categoria di pensione;

·  qualità di studente;

·  qualità di casalinga;

·  qualità legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

·  iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

·  adempimento o meno degli obblighi militari compresi quelli di cui all’art. 77 del D.P.R. n. 237/64 come modificato dall’art. 22 della legge 958/86;

·  assenza di condanne penali;

·  qualità di vivenza a carico; tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile.

 

I CASI IN CUI NON PUO' ESSERE MAI UTILIZZATA

La possibilità di avvalersi dell’autocertificazione NON E’ MAI AMMESSA per i certificati:

·  medici;

·  sanitari;

·  veterinari;

·  di origine;

·  di conformità all’Ue;

·  marchi;

·  brevetti.

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