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Venerdì, 29 Marzo 2024
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Legge 215/92: tutte le informazioni

Tutte le informazioni utili sulla legge 215/92 sull'imprenditoria femminile: come funziona, a quali imprese si rivolge, quali sono i settori produttivi interessati

La legge che disciplina l’imprenditoria femminile è la legge 215/92, norma attraverso la quale il Ministero dell’Industria propone delle agevolazioni all’imprenditoria femminile. Lo scopo della legge per l’imprenditoria femminile è quello di incrementare l’imprenditoria in rosa garantendo le pari opportunità e migliorando l’economia di un territorio. La legge 215/92 per l’imprenditoria femminile garantisce l’uguaglianza sostanziale tra i generi nelle attività imprenditoriali.

La legge “imprenditoria femminile” riconosce ai progetti selezionati degli stanziamenti attraverso contributi in conto capitale, erogati a fronte di investimenti.

L’articolo 3 della legge “imprenditoria femminile” n. 215/92 indica l’istituzione di un Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile e le somme ad esso destinate nel primo biennio dall’attuazione della legge 215/92 (1992-1994).

La legge per l’imprenditoria femminile è applicabile a tutti i tipi di attività imprenditoriali gestite da donne ed è legata ai seguenti settori: industria, artigianato, agricoltura, commercio, turismo, servizi.
La legge 215/92 include anche il settore agro-alimentare poiché considera le imprese site in una delle regioni facenti parte dell’Obiettivo 1, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna.

La legge imprenditoria femminile è stata ampliata dalla costituzione (nel 1999) dei “Comitati per la promozione dell'imprenditorialità femminile”. Tali comitati sono stati istituiti allo scopo di incentivare, a livello regionale e locale, lo sviluppo imprenditoriale femminile, oltre ad occuparsi del monitoraggio di problematiche e le relative soluzioni delle imprenditrici.

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