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Venerdì, 29 Marzo 2024
Tasse

IMU Comune di Bari, istruzioni per il pagamento della seconda rata

Entro il 17 dicembre bisognerà provvedere al versamento della seconda rata dell'IMU, l'Imposta municipale Unica. Ecco dunque le informazioni alcune informazioni utili su scadenze e aliquote.

CHI DEVE PAGARE L'IMU
L'Imposta Municipale Unica deve essere pagata:

  • dai proprietari di abitazioni principali e le pertinenze della stessa (accatastate in C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate) anche se accatastate distintamente;
  • dai titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) sugli stessi beni;
  • dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • dai concessionari di immobili demaniali;
  • dai proprietari di fabbricati (case, negozi, capannoni industriali, ecc.) aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio del Comune;
  • dagli assegnatari della casa coniugale.

QUANDO PAGARE
Il versamento può essere effettuato scegliendo una delle due seguenti modalità :

  • IN DUE RATE, delle quali la prima, entro il 18 giugno, pari al 50% dell'imposta dovuta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dalla legge. La seconda rata deve essere versata entro e non oltre il 17 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, applicando le aliquote e detrazioni deliberate dal comune, con conguaglio sulla prima rata;
  • IN TRE RATE SOLO PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE, di cui la prima e la seconda in misura ciascuna pari a un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dalla legge da corrispondere entro il 18 giugno e il 17 settembre; la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate. In alternativa, sempre per l’abitazione principale e le relative pertinenze, la stessa imposta può essere versata in due rate di cui a prima, entro il 18 giugno, in misura pari al 50 per cento dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione previste dalla legge e la seconda, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, applicando le aliquote e detrazioni deliberate dal comune, con conguaglio sulla prima rata.

 

ALIQUOTA BASE (comma 6, art. 13 - D.L. n. 201/2011) 1,06%
Unità immobili diverse dall'abitazione principale (fabbricati in genere, aree fabbricabili, terreni agricoli, ecc.). I terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (persone fisiche oppure società) sono considerati non fabbricabili anche se rientrano nello strumento urbanistico generale, purché siano dagli stessi coltivati.

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE 0,40%
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Viene considerata adibita ad abitazione principale, anche l’unità immobiliare non locata posseduta da:
a) anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
b) cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201/2011).
Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2 - C6 e C7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
Detrazioni per abitazioni principali (comma 10, art. 13 - D.L. n. 201 del 2011):
a) detrazione base € 200,00;
b) per ogni figlio convivente e residente anagraficamente di età inferiore a 26 anni, € 50,00, con il limite massimo annuo pari ad € 400,00.

MAGGIORI DETRAZIONI
Ai contribuenti titolari (in toto o in quota parte) di abitazioni principali che, nell’anno d’imposta 2011, hanno dichiarato, ai fini IRPEF, un reddito personale complessivo maggiorato del reddito eventualmente assoggettato a cedolare secca (art. 3, D. Lgs. n. 23/2011) inferiore ad € 50.000,00, sarà riconosciuta un’ulteriore detrazione ai fini IMU, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale, nei seguenti limiti:
a) € 150,00 se, nel corso del 2012, sono risultati titolari (in toto o in quota parte) nel territorio del Comune di Bari, dell’unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale (compresa tra categorie catastali da A1 ad A9) e relative pertinenze così come definite dall’art. 13 co. 2 - D.L. 201/2011, a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare, neppure per quota, su tutto il territorio nazionale;

b) € 100,00 se, nel corso del 2012, unitamente all’abitazione principale, come al punto precedente individuata, sono risultati titolari (in toto o in quota parte), di altra unità immobiliare ubicata nel territorio del Comune di Bari (quindi per un massimo di due unità immobiliari compreso l’abitazione principale), a condizione che il contribuente non possieda altra unità immobiliare, neppure per quota, su tutto il territorio nazionale;


CHIARIMENTI:
1) il possesso di terreni e/o aree fabbricabili non influisce sul diritto al riconoscimento delle maggiori detrazioni istituite dal comune;
2) le maggiori detrazioni per l’abitazione principale, ove spettino a seguito del possesso dei requisiti richiesti, devono essere calcolate nello stesso rapporto di attribuzione della detrazione base di € 200,00 ovvero tenendo conto sia del periodo durante il quale il soggetto passivo ha adibito ad abitazione principale l’unità immobiliare per la quale si chiede l’agevolazione sia del numero totale dei soggetti passivi che complessivamente hanno diritto a tali maggiori detrazioni;
3) il reddito di riferimento per il riconoscimento delle detrazioni sopra richiamate, è quello dichiarato nel 2011 per l’anno d’imposta 2010;
4) la maggiore detrazione di cui alla lettera b), verrà riconosciuta quando la seconda unità immobiliare posseduta è ubicata nel territorio del comune di Bari, fermo restando naturalmente il non possesso di altre unità immobiliari, neppure per quota, su tutto il territorio nazionale. Quindi se il contribuente possiede oltre all’abitazione principale nel Comune di Bari, un’altra unità immobiliare ubicata in altro Comune, non ha diritto alla maggiore detrazione.
 

SUL SITO DEL COMUNE E' POSSIBILE CALCOLARE L'IMU

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