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Martedì, 19 Marzo 2024
Tasse

Medicinali e spese mediche: come detrarli dalle tasse

Tra le voci di spesa più consistenti per le famiglie ci sono sicuramente quelle relative alle prestazioni sanitarie e all'acquisto di farmaci. Ecco una breve lista di alcune delle spese mediche che è possibile detrarre dalle tasse

Molte famiglie sostengono diverse spese relative alle prestazioni sanitarie (specialisti, analisi, esami diagnostici) e all'acquisto dei medicinali e questo implica un certo peso sulla situazione economica. Alcune di queste spese sono detraibili ai fini Irpef e della documentazione che occorre conservare. Ecco una breve lista di alcune delle spese mediche che è possibile detrarre dalle tasse.

Le spese mediche

Per prima cosa, specifichiamo che i costi sostenuti per la salute vengono distinti dal Fisco in due categorie: spese mediche e acquisto di medicinali. Le spese mediche per le quali si ha diritto alla detrazione Irpef del 19% sono quelle sostenute per:

  • prestazioni del medico generico;

  • acquisto di medicinali da banco o con ricetta medica;

  • prestazioni specialistiche;

  • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni, terapie;

  • prestazioni chirurgiche;

  • ricoveri per degenze o collegati a interventi chirurgici;

  • trapianto di organi;

  • cure termali (escluse le spese di viaggio e soggiorno);

  • acquisto o affitto di dispositivi medici e attrezzature sanitarie (comprese le protesi sanitarie).

Sono poi detraibili, sempre in misura del 19% le spese per:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa (per esempio, fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia);

  • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;

  • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

  • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

  • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

Se le  prestazioni elencate sono state effettuate nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, la detrazione spetta per l’importo del ticket pagato.

Sono detraibili anche le spese mediche generiche, cioè quelle spese sostenute per le prestazioni di un medico “generico” o di un medico specializzato in una branca diversa da quella cui si riferisce la prestazione, comprese quelle per il rilascio di certificati medici per usi sportivi (sana e robusta costituzione), per la patente, o altri adempimenti ecc.

Sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica, anche le prestazioni rese da:

  • psicologi e psicoterapeuti per finalità terapeutiche;

  • biologi nutrizionisti la cui professione, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale;

  • ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere Ministero della Salute del 20 ottobre 2016).

Non sono invece detraibili le spese per prestazioni meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario.

Le prestazioni rese dai massofisioterapisti sono detraibili solo se eseguite da soggetti che hanno conseguito il diploma di formazione triennale entro il 17 marzo 1999. La detrazione spetta a condizione che nel documento di spesa, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del diploma a tale data. Se il diploma è stato conseguito dopo tale data, le prestazioni non sono detraibili, neanche in presenza di una specifica prescrizione medica. La detrazione spetta, inoltre, per le prestazioni rese da massofisioterapisti che hanno conseguito entro il 17 marzo 1999 il diploma di formazione biennale, a condizione che il titolo sia considerato equivalente alla laurea di fisioterapista.

Anche per le prestazioni dei terapisti della riabilitazione, la detrazione spetta solo se resa da soggetti che hanno conseguito il diploma o l’attestato entro il 17 marzo 1999, in quanto tali titoli sono da considerarsi equipollenti ai titoli universitari di fisioterapista, logopedista, terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva e terapista occupazionale e, pertanto, il terapista rientra tra le professioni sanitarie (parere del Ministero della Salute del 6 marzo 2018). La detrazione spetta se, oltre alla descrizione della figura professionale e della prestazione resa, sia attestato il possesso del titolo a tale data.

Ci sono inoltre diverse spese per terapie di vario genere che possono essere detratte solo se effettuate perché prescritte da un medico e/o in presenza di particolari condizioni cliniche.

La fattura 

Le spese mediche per essere detraibili devono essere documentate da apposita fattura dello specialista o della clinica, su cui siano riportati i dati anagrafici del paziente o, se a carico, di chi ha sostenuto i costi. Perché la spesa possa considerarsi detraibile, inoltre, la natura “sanitaria” della prestazione deve risultare dalla descrizione indicata nella fattura.  

Farmaci 

Le spese detraibili per l’acquisto di farmaci, invece, sono quelle relative a:

I prodotti devono essere acquistati presso le farmacie, a eccezione dei farmaci “da banco” e quelli “da automedicazione” che sono ormai commercializzati anche nei supermercati e in altri esercizi commerciali. È possibile usufruire della detrazione anche per farmaci senza obbligo di prescrizione medica che si acquistano online da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza.

Non rientrano tra le spese detraibili (o deducibili) quelle per l’acquisto di “parafarmaci” come, ad esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate anche se acquistati in farmacia o assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica.

La fattura

Per poter essere detratti, i costi per l’acquisto dei medicinali devono essere certificati con fattura o “scontrino parlante” da cui, cioè, risultino scritti e specificati la natura (farmaco o medicinale, ticket); la qualità (tenuto conto delle indicazioni del Garante della privacy, non può essere riportata la denominazione ma solo il codice identificativo); la quantità e il codice fiscale dell’acquirente. Non si è più tenuti a conservare la fotocopia della ricetta medica che prescrive i medicinali. Se per qualsiasi motivo la farmacia ha difficoltà a emettere scontrini fiscali parlanti, deve certificare la spesa con la fattura.

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