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Giovedì, 28 Marzo 2024
Mobilità Sostenibile

Monopattini elettrici equiparati alle bici: caratteristiche funzionali, conduzione e norme di comportamento da seguire

I monopattini equiparati alle bici: tutte le informazioni sulle caratteristiche dei monopattini elettrici, sui limiti d'età e le norme di comportamento alla guida

La Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata in G.U.R.I. n. 304 del 30 dicembre 2019 all’art. 1 comma 75 stabilisce che “I monopattini che rientrano nei limiti di potenza e velocità definiti dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, sono equiparati ai velocipedi di cui al Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”. Pertanto, i due veicoli (monopattino e bicicletta) vanno considerati uguali e sottoposti allo stesso regime normativo previsto dal Codice della Strada ex art. 50 C.d.S..

Caratteristiche funzionali dei monopattini

I monopattini devono essere dotati di motore elettrico avente potenza nominale non superiore a 500 W; qualora il dispositivo sviluppi velocità superiori a 20 Km/h, è necessaria l’installazione di un regolatore di velocità che eviti il superamento di detto limite. Per le caratteristiche costruttive, funzionali e i dispositivi di equipaggiamento, occorrerà riferirsi all’art. 68 del Codice della Strada, e pertanto i monopattini elettrici dovranno essere dotati oltre che di pneumatici, anche dei seguenti dispositivi:

a) per il sistema frenante - di un dispositivo indipendente per ciascun asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote;

b) per le segnalazioni acustiche - di un campanello;

c) per le segnalazioni visive - anteriormente di luci bianche o gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi.

Valgono, altresì, le sanzioni previste dallo stesso art. 68 comma 6 nei casi in cui si dovesse circolare in assenza o mancata conformità di una delle caratteristiche costruttive, funzionali e di equipaggiamento previste. In merito alla conformità, i monopattini elettrici devono riportare la marcatura CE prevista dalla direttiva 2006/42/CE. Pertanto chiunque circoli con uno dei predetti veicoli privi di tale certificazione sarà soggetto alle sanzioni di cui all’art 68 commi 7 e 8 del C.d.S. (circolazione, produzione e commercializzazione di veicoli sprovvisti di omologazione).

Conduzione e norme di comportamento

Poichè il monopattino è equiparato ad un velocipede non è necessario per i conducenti possedere requisiti minimi di età, patente o abilitazione professionali per la guida dei monopattini elettrici. In merito alla circolazione di tali veicoli e alle norme di comportamento si dovrà fare riferimento all’art. 182 del Codice della Strada che, tra l’altro, stabilisce:

a) se non esistono piste a loro destinate, i monopattini possono circolare sulla carreggiata, normalmente in unica fila, senza farsi trainare e tenendo la c.d. destra rigorosa;

b) qualora le circostanze lo richiedano (attraversamento di strada a traffico intenso e veloce o in condizioni di scarsa visibilità), i monopattini devono essere condotti a mano secondo quanto previsto per i pedoni.

Inoltre il Codice e il regolamento di esecuzione impongono ai conducenti dei monopattini il rispetto di particolari prescrizioni:

a) deve essere garantito il libero uso delle braccia e delle mani;

b) del pari la visuale del conducente deve risultare libera davanti e lateralmente;

c) ove le piste ciclabili siano interrotte con immissione su una carreggiata a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i conducenti di monopattini sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione;

d) trasporto di cose - l'oggetto trasportato può sporgere anteriormente, posteriormente e lateralmente rispetto alla sagoma del veicolo, ma non oltre 50 cm.

Infine, il Codice impone di condurre a mano il monopattino in tutti i casi in cui, per le condizioni della circolazione, la marcia ordinaria costituisca intralcio o pericolo per i pedoni; in tali situazioni il conducente di monopattino è assimilato al pedone. Si rammenta anche che il regolamento di esecuzione riporta altre situazioni nelle quali, per motivi di prudenza, il monopattino dovrà essere condotto a mano:

- nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico intenso e veloce e, in generale, quando le circostanze della circolazione lo richiedano;

- da mezz'ora dopo il tramonto qualora il monopattino sia privo di dispositivi di segnalazione visiva;

-di giorno, quando le condizioni atmosferiche richiedano l'uso dei dispositivi di segnalazione e il veicolo ne sia privo.

Per le sanzioni il riferimento è il comma 10 dell’art. 182 C.d.S. La disciplina illustrata potrà, in ogni caso, subire modifiche ove intervengano eventuali nuove e diverse valutazioni Ministeriali, modifiche normative o Direttive specifiche sulla materia, per le quali si fornirà adeguato supporto formativo agli operatori sulle novità eventualmente intervenute.

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