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Venerdì, 19 Aprile 2024
Politica

Botti di Capodanno, firmata l'ordinanza: multe fino a 500 euro

Fuochi pirotecnici di qualsiasi tipo vietati dalle 20 del 31 dicembre alle 7 del 1 gennaio e multe dai 25 ai 500 euro. Ecco il testo dell'ordinanza "anti botti"

Divieto di vendita ambulante di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico fino a tutto il 1 primo gennaio, divieto di sparo dalle ore 20 del 31 dicembre fino alle 7 del 1 gennaio, multe dai 25 ai 500 euro, possibilità per forze di polizia e comuni cittadini di filmare/fotografare i trasgressori. Sono i punti salienti dell'ordinanza "anti botti" firmata ieri sera dal sindaco Michele Emiliano, che due giorni fa aveva lanciato su Facebook il dibattito sulla necessità di vietare l'utilizzo di fuochi d'artificio nella notte di San Silvestro per "salvaguare la pubblica incolumità". Ecco il testo completo dell'ordinanza:

"Rilevato che si approssima la notte dell’ultimo giorno dell’anno e che la città di Bari è da molti anni teatro, in tutti i quartieri, di molteplici, contemporanei e numerosissimi spari di fuochi pirotecnici concentrati a centinaia di migliaia nei minuti dopo la mezzanotte, mediante ordigni appositamente confezionati di libera vendita;

 

che tale usanza - anche a causa dell’enorme volume della forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli spari - procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, un numero molto alto di feriti, alcuni dei quali con lesioni gravi e gravissime, provocate dall’uso improprio o dal malfunzionamento, di detti ordigni;

 

che tale enorme forza di fuoco contemporaneo viene aggravata dall’utilizzo anche di ordigni illegali e dall’uso di armi da fuoco che nella generale ed incontrollabile concitazione e confusione che viene così a determinarsi, vengono utilizzate impunemente approfittando della difficoltà di distinguere tra spari legali e spari illegali;

 

che negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche intese a scoraggiare l’uso di detti ordigni nella notte di Capodanno e che il personale sanitario, le strutture di pronto-soccorso della città, le sale operatorie e le altre attrezzature sanitarie necessarie ad apprestare le cure del caso ai feriti, non sono normalmente sufficienti ad assicurare la contemporanea assistenza a centinaia di feriti che affluiscono tutti insieme nel giro di pochi minuti presso le suddette strutture;

 

che occorre dunque, per salvaguardare la pubblica incolumità, con provvedimento contingibile ed urgente che deve essere adottato senza alcun altro indugio per consentirne la conoscenza e l’osservanza:

 

1)      vietare ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;

2)      nonché regolamentarne la vendita, dal giorno dell’emanazione della presente ordinanza fino al 1° Gennaio, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall’art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato.

 

Vista e condivisa la nota del Prefetto di Bari di data odierna n. 1100/Gab. indirizzata a tutti i Sindaci e Commissari prefettizi dei Comuni della Provincia nella quale “in vista dell’imminente festività di fine anno si rende necessario intensificare l’attività di vigilanza e prevenzione sulla fabbricazione, commercio, detenzione ed uso di materiale esplodente e artifizi pirotecnici non riconosciuti, nella consapevolezza che lo scrupoloso rispetto della normativa di settore è condizione primaria per la tutela della sicurezza dei cittadini. Tanto si rappresenta alle SS.LL. per le iniziative ritenute utili ai fini della sensibilizzazione dei rappresentanti delle categorie interessate, dei produttori, dei grossisti e dettaglianti e del commercio ambulante abusivo, nonché dei cittadini”.

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267 del 18.08.2000

 

 

 

VIETA

 

nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo:

 

  1. l’utilizzo di ogni tipo di fuoco pirotecnico, benché di libera vendita, in luogo pubblico o in luogo privato da cui possa cadere su luoghi pubblici;
  2. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS;
  3. l’utilizzo di fuochi pirotecnici, posti in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l’uso stabilite sulle etichette;

 

VIETA

 

a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2012

 

  1. la vendita ambulante di ogni tipo di fuoco pirotecnico;
  2. la vendita di qualsiasi tipo di fuoco pirotecnico ai minori di anni 18.

 

VIETA

 

  1. a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

 

Manda per l’osservanza a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario alla compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all’utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l’accertamento della trasgressione.

 

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell’interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

 

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

I trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

 

Ai sensi dell’ art. 3 della Legge 7 Agosto 1990, 241, avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione."

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