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Venerdì, 29 Marzo 2024
Regionali Puglia 2015

Regionali Puglia 2015: come ricorrere al voto assistito

A norma dell'art. 41, secondo comma, del testo unico n. 570, sono da considerarsi elettori fisicamente impediti i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità.

Detti elettori possono esprimere il voto con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l'uno o l'altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 41, secondo comma, citato, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 5 febbraio 2003, n. 17).

La citata legge 5 febbraio 2003, n. 17, prevede, inoltre, che l'annotazione del diritto al voto assistito possa essere previamente inserita - su richiesta dell'interessato corredata della relativa documentazione - a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed, in particolare, del codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, qualora l'elettore si presenti al seggio con la tessera elettorale personale nella quale sia apposto il suddetto simbolo o codice, questi verrà essere senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore.

Viceversa, quando non vi sia l'apposizione del suddetto simbolo o codice nella tessera elettorale personale, oppure quando l'impedimento non sia evidente, esso potrà essere dimostrato con un certificato medico, che, a mente dell'art. 41, settimo comma, del testo unico n. 570, e successive modificazioni, viene rilasciato immediatamente, gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche, dal funzionario medico designato dai competenti organi delle unità sanitarie locali.

Detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore (citato articolo 41, ottavo comma).

Alla luce, pertanto, delle disposizioni introdotte dal citato art. 41, l'elettore che si presenti per esprimere il proprio voto esibendo la certificazione medica verrà senz'altro ammesso al voto con l'aiuto di un accompagnatore, sempre che detta certificazione sia redatta in conformità alla vigente normativa.

Vengono inoltre ammessi al voto assistito coloro che esibiscono il libretto nominativo rilasciato dall'INPS (in precedenza, dal Ministero dell'Interno) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria <ciechi civili> e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

IMPORTANTE

L'elettore avente diritto, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Bari, potrà richiedere all'Ufficio Elettorale dello stesso Comune (Via Cairoli, 2), l'annotazione permanente del diritto al voto assistito, presentando:

a) la richiesta debitamente compilata;

b) certificato medico rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale (detto certificato deve attestare in maniera chiara ed univoca che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore);

c) la tessera elettorale personale, per l'apposizione del timbro.

In allegato il modello di richiesta di annotazione permanente sulla tessera elettorale del diritto al voto assistito.

Gli Uffici Comunali di Via Cairoli n. 2 sono a completa disposizione per ogni chiarimento dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. Il martedì anche dalle 15.30 alle 17.30.

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