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Giovedì, 25 Aprile 2024
Regionali Puglia 2015

Regionali 2015 Puglia: quando e come si vota

I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica 31 maggio, dalle 7 alle 23. Ecco come si vota

Domenica 31 maggio i pugliesi sono chiamati alle urne per rinnovare il consiglio regionale ed eleggere il nuovo governatore. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23.

La scheda per l'elezione del Presidente e per l'elezione del Consiglio è unica. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato.

Ciascun elettore può esprimere il voto per un candidato Presidente e per una lista collegata. Se si esprime solo il voto a una lista, questo si estende automaticamente anche al candidato Presidente collegato.

Si può esprime anche solo il voto a un candidato Presidente e a nessuna lista. Si può anche votare per una lista e per un candidato Presidente non collegati (c.d. voto disgiunto).

Si può esprimere solo un voto di preferenza per i candidati nella lista, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.

Per quanto concerne la scheda elettorale, si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 7 della L.R. n. 2/2005, come sostituito dall'art. 5 della L.R. n. 7/2015.

Art. 7
Scheda elettorale

- La scheda per l'elezione del Presidente è quella stessa utilizzata per l'elezione del Consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di Presidente, scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o della coalizione di liste con cui il candidato è collegato, disposti secondo l'ordine risultante dal rispettivo sorteggio in righe orizzontali di un contrassegno dall'alto verso il basso. Sulla destra di ogni contrassegno è riportata una riga tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza per un candidato al Consiglio regionale. Ciascun elettore può, con un unico voto, votare per un candidato alla carica di Presidente e per una delle liste a esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. Nel caso in cui l'elettore tracci un unico segno sulla scheda a favore di una lista, il voto si intende espresso anche a favore del candidato Presidente a essa collegato.

- Ciascun elettore può altresì votare per un candidato alla carica di Presidente, anche non collegato alla lista prescelta, tracciando un segno sul relativo rettangolo.
- Ciascun elettore può esprimere, inoltre, un solo voto di preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a fianco del contrassegno.
- Qualora un candidato Consigliere abbia due cognomi, l'elettore, nel dare la preferenza, può scriverne uno solo. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia possibilità di confusione tra più candidati.
- In caso di discordanza tra il voto di lista e il voto di preferenza per il candidato Consigliere, il voto viene attribuito alla lista del candidato prescelto, al candidato medesimo, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- Qualora il candidato Consigliere non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista, è ritenuto valido il voto di lista, se espressamente votata, nonché il voto al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato della medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale lo stesso appartiene, nonché il candidato Presidente collegato se non espressamente votato.

- Se l'elettore ha segnato più di un contrassegno di lista, ma ha espresso la preferenza per un candidato appartenente a una soltanto di tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartiene il candidato indicato, nonché al candidato Presidente collegato se non espressamente votato.
- Qualora l'elettore esprima il voto a favore di un candidato Presidente e la preferenza per più di una lista a esso collegata viene ritenuto valido il voto al candidato Presidente e nulli i voti di lista.
- Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, è approvato il modello di scheda formato secondo le indicazioni di cui al primo comma.

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