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Ordinanza "anti-botti": il testo del provvedimento

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

IL SINDACO

Rilevato:

che in occasione dei festeggiamenti natalizi e di fine anno la città di Bari è da molti anni teatro, in tutti i quartieri, di molteplici, contemporanei e numerosissimi spari di articoli pirotecnici;

che tale usanza procura ogni anno, puntualmente ed ineluttabilmente, una serie negativa di conseguenze dannose che minacciano l’incolumità pubblica e incidono sulla sicurezza urbana e che provocano danni a persone, ad animali ed al patrimonio sia pubblico che privato;

che tra le categorie a maggiore rischio in relazione all'incontrollato impiego dei prodotti pirotecnici vi sono i minori, cui deve essere riservata speciale tutela;

che conseguenze negative vengono a determinarsi anche a carico degli animali domestici e selvatici in quanto il fragore degli artifizi pirotecnici ad effetto scoppiante oltre ad ingenerare spavento negli animali, li porta a perdere il senso dell’orientamento aumentando il rischio di smarrimento degli stessi o determinandone, quando gli ordigni esplodono a ridosso degli animali, il ferimento o la morte;

che il Comune, ai sensi dell’art. 3 del DPR 31.03.1979 è responsabile della vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali presenti sul proprio territorio;

che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in relazione al rischio d’incendio connesso all'accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante, specie se tali effetti sono associati a razzi (es. danni ai cassonetti, agli arredi pubblici, ai veicoli privati…);

che negli anni a nulla sono valse le innumerevoli campagne mediatiche  e gli appelli pubblici volti a disciplinare un uso responsabile di ordigni e prodotti pirotecnici;

che la cronaca degli ultimi anni ha messo in evidenza come i principali incidenti, in occasione dell’uso improprio di prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (botti, petardi e simili), siano fortemente legati ad una immissione, vendita ed utilizzo illegale di tali prodotti ovvero al loro uso da parte di minori o di persone che comunque non possiedono i richiesti requisiti personali o professionali;

che, per converso, occorre salvaguardare gli spettacoli pirotecnici autorizzati, realizzati da professionisti secondo i più stretti dettami di sicurezza, siccome espressione di cultura e arte che sono universalmente apprezzate e che positivamente si ascrivono al bagaglio delle migliori tradizioni popolari;

che occorre dunque, con provvedimento contingibile ed urgente da adottarsi senza indugio, per la salvaguardia della pubblica incolumità intesa come tutela dell’integrità fisica della popolazione e della  sicurezza urbana:

·         regolamentare la vendita al pubblico di prodotti pirotecnici, dal giorno dell’emanazione della presente ordinanza fino al 1° Gennaio 2013, al fine di salvaguardare il supremo bene della salute garantito dall’art.32 della Costituzione della Repubblica Italiana e regolamentare lo sparo in luogo privato;

·         vietare, nel medesimo periodo, ogni tipo di sparo in luogo pubblico di qualunque tipo di prodotto pirotecnico, con particolare riguardo a quelli ad effetto scoppiante (c.d. botti e petardi) e ai razzi benché “di libera vendita” ovvero utilizzabili da privati non professionisti;

per consentirne la conoscenza e garantirne l’osservanza.

 

VISTO l'articolo 6, comma 2, della direttiva 2007/23/CE, che lascia alle Autorità degli Stati membri la possibilità di adottare disposizioni per limitare l'uso o la vendita al pubblico di certe categorie di fuochi d'artificio per ragioni di pubblica sicurezza o di incolumità delle persone ed, in particolare, di adottare provvedimenti volti a vietare o limitare il possesso, l'uso e/o la vendita al pubblico di fuochi d'artificio di categoria 2 e 3, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici che siano giustificati per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza, incolumità delle persone, o

protezione ambientale;

 

VISTI l'articolo 57 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l'articolo 110 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 e 703 del codice penale;

 

VISTO l’art. 54 del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 come sostituito dall’art. 6 del D.L.23.05.2008 n. 92 convertito in L. 24.07.2008 n. 125 che attribuisce al Sindaco, la possibilità di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone preventiva comunicazione al Prefetto;

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell’art. 54 comma 4 bis del D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 s.m.i.;

 

VISTO il Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e le successive modifiche apportate con Decreto legislativo 25.09.2012 n° 176 in materia di attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici;

 

 

PRESO atto che con nota prot. n.281322-II-10 del 6 dicembre 2012 della Direzione generale lo schema di ordinanza è stato comunicato preventivamente al Prefetto di Bari;

 

VISTA  la nota n.48106/9C/Gab. del 7 dicembre 2012  del Prefetto di Bari con la quale richiama l’attenzione dei Sindaci dei comuni della provincia ad ogni utile iniziativa  tesa ad “intensificare l’attività di vigilanza e prevenzione sulla fabbricazione, commercio, detenzione ed uso di materiale esplodente e artifizi pirotecnici non riconosciuti”;

ORDINA

1.      Il divieto di vendita, in forma ambulante e non, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2013 di ogni tipo di fuochi d'artificio ascrivibili alla categoria 2 e 3, di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e comunque dei cosiddetti “fuochi di libera vendita” o “declassificati” che abbiano effetto, semplice o in combinazione con altri, di scoppio, esclusi i petardini da ballo di cui all'Allegato I, lettera A, numero 1, punto  iv della Direttiva sopra menzionata;

2.      Il divieto, al di fuori degli spettacoli autorizzati dei professionisti di cui all'articolo 4 del  Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di utilizzo di ogni tipo di fuoco d'artificio, benché di libera vendita, in luogo pubblico e anche in luogo privato ove, in tale ultimo caso, possano verificarsi ricadute degli effetti pirotecnici su luoghi pubblici o su luoghi privati appartenenti a terzi non consenzienti, nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;

3.      Il divieto di utilizzo di fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all’art. 57 TULPS nel corso della notte tra il 31 dicembre ed il 1° gennaio p.v. a partire dalle ore 20.00 e fino alle ore 7.00 del giorno successivo;

4.      Il divieto di cedere a qualsiasi titolo o far utilizzare in qualsiasi condizione a minori degli anni 14 i fuochi di categoria 1 e superiori e a quelli di anni 18 i fuochi di categoria 2 e 3 del Decreto Legislativo 4 aprile 2010, n. 58, fermo il divieto di vendita al pubblico dei prodotti destinati ai professionisti;

5.      Il divieto per tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia, di consentire a chicchessia l’uso di dette aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute et similia per la effettuazione degli spari vietati dalla presente ordinanza.

6.      Il divieto di impiego, nei luoghi di cui ai precedenti punti 2 e 3, a partire dalla emissione della presente ordinanza e fino a tutto il 1° gennaio 2013, di articoli pirotecnici teatrali e d'altri articoli pirotecnici per scopi diversi da quelli cui gli articoli stessi sono espressamente destinati.

 

 

Le violazioni alle suddette prescrizioni saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria  da € 25,00 a € 500,00.

 

i trasgressori saranno, inoltre, puniti con la sanzione prevista dagli artt. 650 e 703 del C.P. e 17 co. 2 del R.D. 773/1931 T.U.L.P.S.

TRASMETTE

la presente ordinanza -per l’osservanza- a tutte le forze di Polizia, che potranno, ove necessario per la compiutezza degli accertamenti e per assicurare la possibilità di assoggettare alle sanzioni il maggior numero di trasgressori, effettuare riprese fotografiche, cinematografiche, filmate, anche mediante apparecchiature a raggi infrarossi o comunque atte all’utilizzo notturno e comunque utilizzare eventuali riprese da chiunque effettuate che consentano l’accertamento della trasgressione.

Analoga facoltà viene concessa, nei luoghi pubblici o comunque aperti al pubblico, ad ogni cittadino che intendesse documentare nell’interesse proprio o della collettività la violazione della presente ordinanza.

INFORMA

·         che il responsabile del procedimento è il dott. Stefano Donati, direttore Ripartizione Polizia municipale e Protezione civile;

·         che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

·         che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all’albo on-line del Comune di Bari.

Dal Palazzo di città,……..

                                                          

Il Sindaco

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