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Giovedì, 28 Marzo 2024
Politica

Osservazioni alla delibera del commissario ad acta variante prg "Cittadella della Giustizia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

OGGETTO: Osservazioni alla delibera del Commissario ad acta, n.1 del 23/04/2012 "Esecuzione decisione del Consiglio di Stato n. 8420/2010 e n. 4710/2011 - Adozione ai sensi dell'art.16, legge56/80 di variante ordinaria al PRG - Introduzione dell'art.32 bis nelle norme tecniche di attuazione del PRG - Variante delle aree tipizzate dal PRG a "zona per attività primarie di tipo "A" in "area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie"

 

Egregi,

La Consulta Comunale dell'Ambiente del Comune di Bari, trasmette le osservazioni in oggetto redatte dal tavolo tecnico ed approvate dalla Consulta ambiente in data 03.07.2012.

"Le associazioni riunitesi nella seduta di ieri e che appartengono alla storia del dibattito democratico della città di Bari sui temi ambientali e della qualità della vita, non condividono la scelta della Variante urbanistica delle aree tipizzate del PRG adottata dal Comune di Bari ad opera del Commissario ad acta", zona per attività primaria di tipo A" in "area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" introducendo l'art.32 bis, poiché non rispetta ed è in contrasto con la tutela e la salvaguardia delle tematiche ambientali, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche", come esplicitato nelle osservazioni allegate.

A tale riguardo, siamo cortesemente a richiederVi di voler considerare e di divulgare, quanto esplicitato nelle osservazioni trasmesse al fine di integrare nelle azioni della politica locale e attivare processi virtuosi volti ad una maggiore partecipazione popolare alla vita politica della città.

Fiduciosi della massima diffusione della presente, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti,

In fede,

 

Per la Consulta Comunale

dell'Ambiente di Bari

Il Presidente

Elvira Tarsitano

 

 

Si allega alla presente Osservazioni variante PRG (Allegato N.1)

 

 

Info:

Sito Web: https://www.consultaambientebari.it

E-Mail

info@consultaambientebari.it

presidente@consultaambientebari.it

Cell. 3383136785

 

 

 

 

 

Consulta Comunale dell'Ambiente del Comune di Bari (Delib. C.C. 18/2005)

_________________________________________________________________________

 

ALLEGATO N.1 del 03.07.2012

 

 

COMUNE DI BARI

RIPARTIZIONE QUALITA' EDILIZIA

E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Via Abbrescia n. 86

70123 BARI

 

 

OGGETTO: Osservazioni alla delibera del Commissario ad acta, n.1 del 23/04/2012 "Esecuzione decisione del Consiglio di Stato n. 8420/2010 e n. 4710/2011 - Adozione ai sensi dell'art.16, legge56/80 di variante ordinaria al PRG - Introduzione dell'art.32 bis nelle norme tecniche di attuazione del PRG - Variante delle aree tipizzate dal PRG a "zona per attività primarie di tipo "A" in "area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie"

 

"LA CONSULTA COMUNALE DELL'AMBIENTE DEL COMUNE DI BARI", in relazione alla deliberazione in oggetto e così come previsto nella relativa nota di deposito presso l'Ufficio Albo Pretorio del Comune di Bari, datata 11 maggio 2012, della Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata, PRESENTA LE SEGUENTI OSSERVAZIONI.

 

PREMESSA

Nel 2003 l'Amministrazione Comunale della città di Bari, bandì una ricerca di mercato per individuare la soluzione migliore per una adeguata sede per l'amministrazione della giustizia. La prima osservazione riguarda il fatto che la Commissione di Manutenzione fornisce metrature relative alle esigenze per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie decisamente sovradimensionate (50mq di ufficio per magistrato) da cui scaturisce l'enorme volumetria proposta dall'impresa Pizzarotti che ha reso necessaria la variante urbanistica (150.000mq a fronte di una richiesta di circa 110.000 della Commissione che considerando anche i connettivi non superava i 135.000 mq!!!). L'Impresa Pizzarotti sostiene che "la volumetria minima necessaria per soddisfare le esigenze della giustizia non può essere inferiore a 600.000-650.000 mc".

Va ricordato inoltre che nel 2000 la stessa Commissione di manutenzione, approvava il progetto definitivo del 2° Palazzo di Giustizia in via della Carboneria, il cui suolo nel contempo fu inserito dal Comune di Bari nel Piano Particolareggiato dei Servizi (maglia n.9) aree centrali, affrontando anche i costi relativi alla progettazione con fondi dell'amministrazione pubblica! Nello stesso tempo la Corte d'Appello propose al Comune di Bari di acquistare il palazzo di Via Nazariantz, inizialmente preso in fitto per far fronte all'esigenza di spazi della giustizia penale (Gazzetta del Mezzogiorno del 20 ottobre 2010) in modo che insieme al 2° Palazzo di Giustizia di via della Carboneria, si costituisse il primo stralcio della Cittadella della Giustizia, all'interno del quartiere Libertà.

Nella ricerca di mercato si legge "attesa la carenza nell'ambito del vigente PRG di Bari di idonee adeguate aree aventi specifica destinazione per Uffici Giudiziari, potranno proporsi anche aree di diversa destinazione urbanistica, purché rispondenti ai requisiti di cui innanzi" e che "il sedime proposto" fosse "ubicato in un contesto già urbanizzato". Attualmente l'area oggetto del provvedimento non è ancora urbanizzata, come previsto nel PRG di Quaroni.

Alla ricerca di mercato indetta a cavallo di ferragosto 2003, con 60 giorni a disposizione dei concorrenti, hanno risposto 4 gruppi imprenditoriali. Le proposte furono esaminate dalla Commissione di Manutenzione la quale confermò che la proposta dell'impresa Pizzarotti di Parma "è la sola idonea adeguata a soddisfare, in ogni sua parte, tutte le esigenze espresse dagli Uffici giudiziari".

A maggio 2007 il Tavolo Tecnico congiunto tra Regione, Provincia e Comune, elabora un documento denominato "Potenziamento e razionalizzazione delle strutture edilizie per l'amministrazione giudiziaria della città di Bari", dove si comparano i vari progetti partecipanti alla ricerca di mercato insieme allo studio progettuale dell'associazione Sviluppo Sostenibile ed alle proposte alternative del Comune di Bari. Nel documento di analisi con una "matrice di verifica" tra le proposte e i Criteri di Sostenibilità emergono chiaramente il sovradimensionamento dell'opera (per la cui realizzazione si rende necessaria la variante urbanistica in zona agricola) e le criticità ambientali. Si può citare quale esempio esplicativo il confronto tra il dimensionamento complessivo del progetto Pizzarotti e quello del Comune (alternativa consolidamento urbano):

  • Pizzarotti 188.495mq
  • Comune 96.180mq

Alla luce di quanto esposto le nostre osservazioni si possono raggruppare in tre punti chiave:

  1. Tutela e Sostenibilità ambientale
  2. Tutela del Patrimonio Culturale (Storico-Paesaggistico)
  3. Assetto Urbanistico e Territoriale

 

  1. TUTELA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Osservazioni ambientali e sulla qualità dell'aria

Le modificazioni ambientali conseguenti alla variante urbanistica in oggetto, per la vasta area interessata, dovrebbero essere oggetto di valutazione globale, scientifica ed accurata.

Il delicato sistema ambientale di tutto il territorio cittadino certamente subirà modificazioni significative. Infatti, è scientificamente acquisito che variazioni locali del sistema possono causare modificazioni, oltre che locali, anche a distanza essendo il nostro ecosistema in perenne condizione di omeostasi ambientale.

Il sistema dinamico ambientale, in generale, ed il sistema climatico, in particolare, sono caratterizzati da comportamenti definiti caotici che coinvolgono tutte le forme di vita, animale e vegetale che traggono vantaggio reciproco dalle interazioni reciproche e contribuiscono al mantenimento dell'equilibrio ambientale.

Le conseguenze ambientali della impermeabilizzazione del suolo e della eliminazione di superfici agricole ad esempio hanno ripercussioni:

  1. sul regime dei flussi delle acque superficiali e sotterranee;
  2. sul microclima locale e di tutta la città. In particolare potrebbero manifestarsi criticità nella qualità dell'aria della città, con ricadute sulle qualità ambientali, che si riflettono immediatamente sulla qualità della vita e della salute dei cittadini.

La qualità dell'aria della città deve essere oggetto di particolare attenzione ed ogni intervento che possa modificarne il precario equilibrio deve essere oggetto di attenta valutazione a priori. Si cita, ad esempio, la presenza di PM10: i rapporti sulla qualità dell'aria degli anni che vanno dal 2006 al 2011 dell'ARPA Puglia (Monitoraggio della qualità dell'aria nella Regione Puglia, ARPA Puglia, Report dicembre 2011 ed i precedenti relativi agli anni 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, reperibili al sito: https://www.arpa.puglia.it/web/guest/aria_doc_rapp) evidenziano numerose situazioni da analizzare e valutare accuratamente.

 

Si sottolinea, sempre a proposito della presenza di PM10, che, in alcuni casi, il numero totale dei giorni, in un anno, in cui il limite giornaliero è stato superato, è risultato spesso pericolosamente vicino al limite legale superiore (ad es. stazione 'Savoia', 32 superamenti annuali a fronte di un limite di legge pari a 35 superamenti annuali, Report dic. 2010, pag. 3). Addirittura, nel 2008, (stazione 'Caldarola', report dic. 2008, pag. 2) il limite annuale è stato superato in 38 giorni (35 limite D.Lgs, 155/10).

 

Molto significativo è, nel corso di tutto il 2010, il numero dei giorni di superamento del limite giornaliero in corrispondenza delle stazioni di 'King' (15 giorni) e 'San Nicola' (26 giorni) riportati nel citato Report dicembre 2010 a pag. 3. Non è pertanto da sottovalutare il dato previsionale di peggioramento di tali valori come conseguenza diretta della variante urbanistica in oggetto.

Inoltre, si osserva che nel 2011 sono disponibili dati della centralina 'Carbonara' solo per i mesi di ottobre, novembre e dicembre (4 superamenti in novembre) e non vengono riportati i dati della centralina 'King'. La carenza di dati non può far presupporre l'assenza di problemi ma, al contrario, fa concludere che non sono possibili inferenze e valutazioni fondate su consistenti basi scientifiche. In assenza di tali elementi di valutazione si deve far prevalere il principio di precauzione, ovvero non intervenire dall'esterno alterando l'equilibrio città-campagna.

 

In definitiva, dall'esame dei dati dei Report su citati si può concludere che lo stato della presenza di PM10 nella città di Bari può essere, spesso, definita 'borderline'. Alla luce degli effetti accertati delle PM10 sulla patogenesi di malattie respiratorie e cardiovascolari sia a breve che a lungo termine, sia di tipo allergico (asma, broncopatie) che proliferativo (tumori), ne consegue che ogni intervento di variazione dell'equilibrio città-campagna nel comune di Bari quale la variante urbanistica in oggetto, può solo peggiorare l'attuale situazione di precario e instabile equilibrio e quindi deve essere accuratamente evitato.

 

Impatto ambientale da traffico veicolare

Si osserva inoltre che la realizzazione della variante di PRG per l'ubicazione del Polo Giudiziario comporta notevoli problemi di traffico e viabilità, con implicazioni negative su salute ed ambiente. La previsione esclusiva di nuovi parcheggi auto ed evidente nuova viabilità non fa riferimento ad un piano di mobilità sostenibile (D.M. 27.03.98) che mitighi il carico di traffico di migliaia di utenti previsti. Attualmente gli edifici giudiziari esistenti sono facilmente raggiungibili. La centralità delle funzioni di rappresentanza ed istituzionali sono già garantite dal trasporto pubblico, con la metropolitana e con il Park&Ride. Decentrando gli uffici in periferia, si creerà un flusso di persone ed auto (con infrastrutture ancora da realizzare) e, così come accade per gli ipermercati, gli uffici giudiziari saranno raggiungibili solo in automobile rendendo necessari vasti parcheggi, creando alti tassi di inquinamento, in una zona che alla fine della giornata somiglierebbe ad una vasta area industriale.

 

Consumo del suolo

Sempre restando nell'ambito ecologico va considerato anche il problema del consumo del suolo a Bari, intendendo con ciò la scomparsa del territorio dovuta alla cementificazione e alla bitumatura. Esso rappresenta inevitabilmente il primo problema ambientale della nostra città, arrecando un danno irreversibile all'ambiente. Se si considera il territorio comunale di Bari pari a 116.023 Kmq (11.602ha) con una popolazione di 316.532 abitanti (al 2001) si osserva un decremento della popolazione residente di 25.777 abitanti rispetto al censimento del 1991. Questo decremento è dovuto al saldo naturale negativo (nati/morti), nonché ad un saldo migratorio negativo (iscritti/cancellati) che si è orientato verso i comuni confinanti. Nonostante il decremento della popolazione il consumo del suolo nel 2000 si è triplicato rispetto al 1961, raggiungendo i 9.269 ettari. Negli ultimi quarant'anni, si è sviluppato un consumo di suolo di circa 159 ettari all'anno. Solo nel decennio 1990-2000 il consumo è stato di 2.827 ettari, pari ad una media di 282 ettari all'anno.

 

DATI ISTAT ANNI

Seminativo

Legnose agrarie

Prati e Pascoli

Boschi

Altri terreni

Sup. improduttiva

Superficie S.A.F. (Ha)

Sup. territoriale

1990

911,23

4066,25

74,55

1,77

124,1

6442,10

5177,90

11620

2000

376,41

1770,28

64,8

1,82

137,41

9269,28

2350,72

11620

% al 2000

7,84

34,99

0,64

0,02

1,07

55,44

44,56

100,00

 

Quanto innanzi esposto è confermato nel 2005 dal Ministero dell'Ambiente, il quale valuta del 38,73% la superficie impermeabile nel comune di Bari e nel 3,9% la superficie di verde urbano pubblico rispetto alla superficie comunale.

Sempre in merito al problema del consumo di suolo va ricordato che il Documento Programmatico Preliminare (DPP) del nuovo PUG di Bari, confermando i 15 milioni di mc del vecchio PRG di "Quaroni" (progettato per una popolazione prevista al 2011 di 650.000 abitanti invece degli attuali 320.000 abitanti), risulta spropositatamente sovradimensionato rispetto alle esigenze ed apre la porta ad una quantità enorme ed inutile di nuove volumetrie e conseguentemente ad un consumo di suolo di 1.537,8 ettari (15,3 Mln mq) di zone di espansione e di zone direzionali-terziarie, a cui bisogna aggiungere altri 705 ettari di servizi urbani.

 

Regime idraulico e PAI

Altra osservazione alla variante al PRG in oggetto, riguarda il PAI. In merito alla condizione di regime idraulico, nel Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) - approvato dal Comitato Istituzionale della Comunità di Bacino della Puglia (AdB) con delibera n.39 del 30.11.2005 come integrata dalla delibera n.28 del 13.06.2011- l'area di intervento oggetto di variante è interessata da un elemento del reticolo idrografico (denominato Lama Lamberti) perimetrata con valori di alta, media e bassa pericolosità idraulica. La zona con valori di alta, media e bassa pericolosità idraulica interessa nella fattispecie una estesa superficie nella parte occidentale dell'area oggetto della variante. Per quanto riguarda la tutela delle acque, l'area rientra nelle aree di tutela quali-quantitativa, così come individuate nel Piano di Tutela delle Acque (delibera del Consiglio della Regione Puglia n.230 del 20.10.2009) pertanto è sottoposta alle misure di cui all'allegato n.14 del Piano di Tutela delle Acque.

 

  1. TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (STORICO-PAESAGGISTICO)

Nell'area di variante urbanistica nelle vicinanze del trappeto Dottula sulla antica strada detta di Tresca, è ubicata Villa Lamberti, masseria fortificata del 1730 da attribuirsi al nobile don Michele Sardano, barone di Civitella e Sanfelice successivamente venduta alla famiglia Lamberti nel 1840, circondata da terreni coltivati con olivi e con alberi di varie specie (querce, gelso ed arbusti tipici della macchia mediterranea). Il portale di ingresso ubicato sulla vecchia strada interna per Bitritto segna la proprietà di pertinenza della masseria provvista di vincolo storico-architettonico Legge 1089/39). La Villa Lamberti, tutelata anche con vincolo storico-architettonico D.M.12/11/84 e Lama Lamberti, devono essere tipizzate nel PRG in modo acconcio secondo la Legge Nazionale (zone omogenee di cui alla legge 1150/1942 come integrata e modificata dal Decreto Ministeriale 1044/1968; Regio Decreto 3267/1923, Legge urbanistica Regionale 56/1980 e 20/2001 e DRAG) e dunque non sembra possibile che ad esse sia attribuita una qualifica altamente specifica come quella di Palazzo di Giustizia e/o carcere, comportante grande afflusso di pubblico come segnalato anche dagli altissimi indici. Questo ci porta a fare delle osservazioni anche nel rispetto e tutela del paesaggio, che sappiamo rappresenta la forma di tutto ciò che fa parte di un luogo, sia elementi naturali, sia elementi antropici ed è necessario conservare tutte le peculiarità ed i caratteri storici, rappresentati dalla morfologia originaria, dalla vegetazione, dalle forme generate dalla idrografia, dal patrimonio dei beni storici ed architettonici.

Nell'area interessata dalla variante sono presenti oltre alla Villa Lamberti, costruzioni rurali e "specchie", maglie di appezzamenti colturali a oliveto e mandorleto, con esemplari di ulivi secolari/monumentali misti ad esemplari più giovani che contrassegnavano la viabilità rurale originaria che dal portale, lambendo la cappella (di Villa Lamberti), si immetteva sulla strada per Bitritto.

 

L'importanza di tale sito è confermato anche nel piano paesaggistico della Puglia (PUTT/p), individuando un ATD vincolo architettonico n.18 "Villa Lamberti" e quale ATE di tipo "C". Il Comune di Bari ha ottenuto l'approvazione con prescrizioni e conseguenti adempimenti del Consiglio Comunale, della variante di adeguamento del PRG al PUTT/p nell'agosto 2000. Nelle NTA di tale adeguamento per l'area di "pertinenza" del "bene architettonico extraurbano" l'area deve corrispondere al perimetro del D.M. 12/11/84, mentre l'area "annessa" per il PUTT/p è pari alla larghezza costante di 100m. Ma in fase di adeguamento del PRG di Bari al PUTT/p tale area è stata ridotta arbitrariamente a 50m per "renderla coincidente con il vincolo di rispetto" che non esiste. Questo è stato fatto perché nelle NTA dell'adeguamento del PRG di Bari al PUTT/p all'articolo 76.3 "Beni architettonici Extraurbani" per "l'area annessa" si prevede che "non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti nuovi insediamenti residenziali o produttivi" e sono autorizzabili interventi di recupero o integrazione dei manufatti esistenti che evidenzino particolari considerazione dell'assetto ambientale dei luoghi, ma questo non è il nostro caso.

Inoltre l'11 gennaio 2010 la Giunta Regionale ha approvato la Proposta di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ed è in fase di imminente approvazione da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Si precisa che nulla si dice circa la compatibilità della variante con il PPTR (Rete Ecologica Regionale e Patto città campagna).

 

E' importante rilevare che il PUTT/p nella sue cartografie individua nell'area soggetta a Variante di PRG la presenza delle Lame, ovvero corsi d'acqua con aree annesse e di pertinenza, i cui vincoli vanno rispettati. Relativamente alla cartografia predisposta dal Comune di Bari al PUTT/p del PRG per la Lama Lamberti, asta fluviale ovvero "corso d'acqua", viene riportata come "reticolo idrografico". Tale asta è riportata dall'Autorità di Bacino della Puglia in sede di elaborazione della carta idrogeomorfologica (approvata con delibera del Comitato Istituzionale n.48/2009 del 30.11.2009), tuttavia per la Lama Lamberti, l'adeguamento al PUTT/p del PRG non ha individuato l'area di pertinenza e la relativa area annessa e non ha introdotto una specifica disciplina di tutela. A tal fine l'approvazione con prescrizione e modifiche della variante di adeguamento del PRG al PUTT/p approvato dalla Regione Puglia approvata con delibera della giunta regionale del 02.08.2011 n.1812 ha espressamente prescritto: "di approfondire per le aste fluviali del reticolo idrografico non ricadenti nell'area di pertinenza delle "lame", la valenza paesaggistica individuando di conseguenza ai fini della tutela, l'area di pertinenza e l'area annessa nonché una specifica disciplina d'uso nelle NTA". A tale prescrizione il Comune non ha ancora ottemperato ed inoltre il dirigente del Servizio Ecologia della Regione Puglia con determina del 18.01.2012 ha assoggettato la variante al PRG di adeguamento al PUTT/p alla procedura di VAS. Pertanto la variante al PRG di adeguamento del PUTT/p del Comune di Bari non è vigente e sono quindi da intendersi quali norme vincolanti quelle di cui al PUTT della Regione Puglia. Inoltre si prescrive il rispetto dell'art.3.14 (NTA PUTT/p) con la completa ricognizione delle aree di pertinenza e relative aree annesse dei beni diffusi nel paesaggio agrario.

 

 

  1. ASSETTO URBANISTICO E TERRITORIALE

Attualmente il PRG della città di Bari pensato negli anni '60 per una città che ad oggi avrebbe dovuto contare circa 600.000 abitanti risulta sovradimensionato e di conseguenza già dotato di grandi aree per servizi, utilizzabili per l'esigenza giudiziaria, che al contrario, con la variante proposta, si localizza in area agricola che rappresenta uno dei cunei verdi del Piano Quaroni che "avvicinano la campagna all'area urbana". I cunei verdi nella pianificazione urbanistica per la sostenibilità urbana, rappresentano il rapporto di equilibrio della città con il suo intorno con la funzione di auto-sostentamento energetico e materico. Infatti va ricordato che le aree agricole periurbane ricoprono il ruolo fondamentale di connessione energetica al fine di mantenere un equilibrio ecologico sostenibile. Il PRG di Bari ha abbondanza di aree tipizzate e non si comprende perché è necessario cambiare la destinazione agricola dell'area in oggetto, senza aver realmente dimostrato che non vi sono alternative. Non si comprende perché si propone di sottrarre una area agricola (28,90 ettari) con una variante sapendo che la stessa area deve essere poi restituita in un'altra zona urbana, arrecando un doppio danno al Piano Urbanistico della città, attualmente impegnata nella stesura del PUG, sconvolgendo la Pianificazione e l'assetto del Territorio Urbano, in contrapposizione anche al DRAG Regionale le cui direttive sono basate su criteri di riqualificazione e rigenerazione del territorio.

Nell'articolo 32.h"servizi a carattere Regionale-Urbano" del vigente PRG delle norme di attuazione vi sono le zone destinabili (anche) all'edilizia giudiziaria.

 

 

 

Le prescrizioni per tali insediamenti sono le seguenti:

 

Ift. indice di fabbricabilità territoriale

2 mc./mq.

Rc. rapporto di copertura

max 50% dell'area

P. parcheggi

min. 15% dell'area

Va. verde e strade di servizio

max 35% dell'area

H. altezza max

ml.30

Dc. distanza dei fabbricati dal confine

min. ml.20

Df. distanza tra i fabbricati

min. semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti

Ds distanza dalle strade:

min. ml.30

 

Si può evincere come con queste prescrizioni non si possono realizzare 650.000 mc. previsti dal progetto dell'impresa Pizzarotti, che al contrario però diventano fattibili con l'inserimento dell'art. 32bis.

*art. 32bis - Area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e servizi connessi alle attività giudiziarie, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici destinati alle attività giudiziarie ordinarie, minorili, amministrative, tributarie e carcerarie, con ogni relativa infrastruttura a servizio delle stesse attività giudiziarie, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

 

Modalità dell'Intervento

pubblico o privato o misto

Ift - Indice di fabbricabilità territoriale

4 mc/mq

Rc - Rapporto di Copertura

massimo 40% dell'area

P + V - Parcheggi, strade di servizio e verde

minimo 60% dell'area, con quantità di verde non inferiore al 30% dell'area

H - Altezza massima

40 ml, salvo particolari strutture tecniche o

di rappresentanza o simboliche, che

potranno avere altezza maggiore e

comunque non superiore a 80 ml

Dc - Distanza dei fabbricati del confine

maggiore di H/2 e, comunque, non inferiore a 10ml, salvo distanze inferiori per edifici destinati a particolari funzioni di sicurezza, quali gli edifici per la guardiania e gli edifici per il controllo ingressi che potranno anche essere ubicati sul confine;

Df - Distanza tra i fabbricati

minimo semisomma delle altezze degli

edifici prospicienti

Ds - Distanza dalle strade

minimo 15 ml, salvo distanze inferiori per edifici destinati a particolari funzioni di sicurezza, quali gli edifici per la guardiania e gli edifici per il controllo ingressi che potranno essere ubicati sul confine

 

L'inserimento dell'art. 32 bis nella zona di PRG proposta produrrebbe effetti devastanti, tenuto conto che nella stessa area sono previsti secondo il PRG vigente l'area Terziario-Direzionale, il cosiddetto "Tondo di Carbonara" (già realizzato e collegato all'Asse Nord-Sud che perimetra un'area di 30 ettari) in cui è consentita una volumetria massima di circa 1.500.000mc, destinata metà a residenza e metà a uffici, con una previsione di circa 15.000 nuovi residenti. Inoltre a breve distanza vi è la zona di espansione costituita dalle maglie 18,19 e 20, dove è previsto un insediamento residenziale di circa 500.000mc, per 5.000 nuovi residenti. Sempre nelle adiacenze vi sono circa 180 ettari riservati alle Sedi Universitarie, ed infine adiacenti alle aree circostanti lo stadio S. Nicola, vi è la variante approvata dal Consiglio Comunale con delibera n°3/2009 "Piano di riqualificazione dello stadio S. Nicola", che prevede, per lo stadio e per le aree attigue: attività sportive, ricreative, culturali, commerciali, ricettive, espositive.

Si osserva che tutti i parcheggi di pertinenza della nuova opera giudiziaria di cui alla Legge 122/89, "dovranno essere ubicati interamente ai piani interrati, sottostanti i futuri edifici e nelle aree esterne scoperte, circostanti i futuri edifici, dovranno essere previste solo piccole aree a parcheggio, per un numero complessivo di posti auto inferiore a 100, destinati esclusivamente ai mezzi di servizio e di sicurezza" per garantire un adeguato parcheggio ai dipendenti e ai magistrati in sicurezza. Va ricordato che il pubblico non può parcheggiare negli interrati per le ragioni appena esposte e quindi la realizzazione dell'opera secondo i parametri fissati dalla Legge 122/89, ha bisogno di un'area con estensione di 8-10 ettari (citato nella relazione tecnica a corredo della richiesta di variante di PRG). I parcheggi saranno reperiti sull'area dell'esistente parcheggio dello stadio S.Nicola di 11 ettari, attiguo all'area oggetto di variante. A questo proposito si precisa che le aree a parcheggio di 11 ettari dello stadio, sono riservate ai fruitori dello stadio e saranno impegnati dai fruitori del su citato "Piano di Riqualificazione dello stadio S.Nicola", con varie attività, che certo non possono essere compatibili con i fruitori degli uffici giudiziari. Inoltre va ricordato che secondo la normativa, non si possono impegnare i parcheggi di un'area di pertinenza già destinati ad altre attività, cioè condivisi. (Legge Tognoli art.5 "I parcheggi realizzati ai sensi del presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessioni sono nulli").

Per di più nella variante adottata dal Commissario ad acta non si è tenuto conto dei Comuni facenti parte dell'area metropolitana di Bari inseriti nel Piano Strategico, ignorando le ricadute di tale intervento sul loro territorio.

Altra importante osservazione: una variante al PRG non può essere adottata senza essere sottoposta alla Valutazione Ambientale Strategica, che deve essere contestualmente avviata al processo di formazione del piano dall'Autorità procedente. Per mezzo della VAS si affronta la determinazione della valutazione preventiva degli impatti ambientali, nello svolgimento delle attività di pianificazione e programmazione, assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.

 

Conclusioni

Per concludere le associazioni qui riunite e che appartengono alla storia del dibattito democratico della città di Bari sui temi ambientali e della qualità della vita, non condividono la scelta della Variante urbanistica delle aree tipizzate del PRG adottata dal Comune di Bari ad opera del Commissario ad acta" zona per attività primaria di tipo A" in "area destinata alle sedi giudiziarie, ivi comprese le strutture carcerarie e i servizi connessi alle attività giudiziarie" introducendo l'art.32 bis, poiché non rispetta ed è in contrasto con la tutela e la salvaguardia delle tematiche ambientali, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche.

Alla luce di quanto esposto si rileva inoltre che nella Variante urbanistica deliberata dal Commissario ad acta (area di superficie di circa 30 ettari con un alto Indice di Fabbricabilità fondiaria) nel calcolo delle volumetrie edificabili e nel calcolo delle superfici coperte non possono concorrere il suolo della Villa Lamberti e le aree a pericolosità idraulica individuate dal PAI.

Infine va sottolineato che il varo della variante "Cittadella" consentirebbe una colossale speculazione edilizia. Questa, sotto la speciosa lusinga della soluzione globale dei problemi della giustizia a Bari, a fronte di numerosi vantaggi gratuiti di parte (tra cui l'incremento di valore dei suoli) e del disinvolto superamento di diverse criticità, lascerebbe a mani vuote il Comune di Bari. Inoltre si sovverte il normale ed equilibrato processo di formazione delle scelte ambientali, storico-paesaggistiche e urbanistiche, in nome di un potere surrogatorio che espropria dei suoi compiti il Consiglio Comunale, in materia così delicata ed importante, al termine del periodo di locazione (vincolante per decenni e dissanguante). Si ricade nella stessa situazione attuale, con il rischio nel tempo di cambi di destinazione degli immobili, che sottrarrebbero alla comunità il bene strumentale e il servizio connesso. Va ricordato che il Comune non potrebbe riscattare i suoli, né recedere dal contratto, che sarebbe quindi un "contratto-capestro".

 

Le presenti osservazioni sono state approvate dalla Consulta per l'Ambiente del Comune di Bari nella riunione del 3 luglio 2012 e vengono formalmente presentate, entro i termini previsti, alla Ripartizione Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Bari in riferimento al provvedimento in oggetto.

La Consulta Comunale dell'Ambiente del Comune di Bari

Bari, 3 luglio 2012

 

 

 

 

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