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Punta Perotti, Emiliano: "La condanna dovuta ad una legge nazionale sbagliata"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Il Sindaco di Bari Michele Emiliano, con riferimento alla decisione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo su Punta Perotti, ribadisce che: “È stata una legge nazionale sbagliata a determinare una confisca senza condanna, fatto questo contrario alla Carta europea dei diritti dell’uomo. Ed è per questo che lo Stato Italiano dovrà risarcire i costruttori”.  “Lo Stato italiano – aggiunge Emiliano -  era stato avvertito dal sottoscritto nel 2008, nella persona del Presidente del Consiglio Berlusconi, al quale avevo consigliato un immediato intervento di legge per evitare il danno. Ma non sono stato mai ascoltato”.
 
Il Comune di Bari non era parte di tale giudizio
, perché ad essere chiamato in causa era lo Stato Italiano in relazione alla confisca dell’area disposta nel 2001 dalla Corte di Cassazione, in base all’articolo 19 della legge 47/85”.
 
L’articolo 19 della legge 47/85 recita: “la sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata lottizzazione abusiva dispone la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e gratuitamente nel patrimonio del Comune nel cui territorio è avvenuta la lottizzazione abusiva. La sentenza definitiva è titolo per la immediata trascrizione nei registri immobiliari”.
 
Nel gennaio 2001 la Corte di Cassazione, in applicazione di questa norma, ha accertato la lottizzazione abusiva dell’area di Punta Perotti e ha confiscato i terreni e gli immobili ivi insistenti, assolvendo i legali rappresentanti delle imprese lottizzanti per errore nella interpretazione della legge.
 
A seguito di tale sentenza la società Sudfondi ha proposto il ricorso alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) contro lo Stato italiano, ritenendo la misura della confisca incompatibile con la ritenuta assenza di reato che ha portato alla assoluzione.
 
Il Comune non è mai stato parte di questo giudizio poiché esso non ha alcuna responsabilità in ordine alla emanazione della legge 47/85 né in ordine alla interpretazione che le ha dato la Corte di Cassazione, oggetto del ricorso.
 
Per quanto riguarda la demolizione di Punta Perotti, l’abbattimento resta un atto indiscusso di ripristino della legalità, e questo è stato riconosciuto tanto dal Governo, quanto dalla Corte Europea. Il Comune di Bari, abbattendo quegli edifici, non solo ha rispettato una sentenza della Cassazione, ma ha adempiuto ad una precisa norma del 2004 del Governo Berlusconi che imponeva la demolizione. La legge del 15-12-2004 n.308 art.32 (Governo Berlusconi) recita: “in considerazione del grave pregiudizio arrecato al paesaggio da vasti interventi di lottizzazione abusiva realizzati nella località denominata Punta Perotti nel Comune di Bari, il Direttore Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, verificato il mancato esercizio del potere di demolizione delle opere abusive già confiscate a favore del Comune con sentenza penale passata in giudicato, diffida il Comune medesimo a provvedere entro il termine di 60 giorni, invitando la Regione Puglia ad esercitare, ove occorra, il potere sostitutivo. Il Direttore Generale, accertata l’ulteriore inerzia del Comune, nonché il mancato esercizio del potere sostitutivo da parte della Regione, provvede agli interventi di demolizione avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche del Ministero della Difesa”.
 
Il danno lamentato dai costruttori non è peraltro relativo alla demolizione, avvenuta oltre 5 anni dopo la presentazione del ricorso alla Corte Europea, ma esclusivamente alla confisca dei suoli.

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