Molfetta, cartelloni pubblicitari luminosi che disturbano la viabilità.
La comunicazione pubblicitaria visiva può interessare chiunque però che non disturbi l’automobilista che attraversa Piazza Garibaldi (villa comunale) e prosegue attorno alla stessa o impegni corso Dante. In questi mesi fa mostra di sé un cartellone luminoso posto sulla facciata laterale di un edificio che di sera e nelle ore notturne riporta le più disparate informazioni che riguardano una nota cooperativa di credito locale ex banca di Molfetta. È chiaro però che se tale tipo di segnalazioni vengono poste su intersezioni possono naturalmente ingenerare distrazione fra gli utenti della strada con gravi rischi per la circolazione stradale. Non è raro, infatti, che alcuni sinistri avvenuti nei pressi dei cartelli in questione siano riconducibili alla distrazione del conducente che si era messo a leggere quanto indicato sui pannelli. Ci si chiede, dunque, se sia legittima o meno l’installazione e a che distanza minima dagli incroci, intersezioni e rondò devono essere collocati? Secondo quanto dettato dal CdS entro i centri abitati ed entro i tratti di strade extraurbane per i quali è imposto un limite di velocità non superiore a 50 km/h il posizionamento è autorizzato nel rispetto della distanza minima di 50 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade urbane di scorrimento e le strade urbane di quartiere [lettera a) del 4° comma], di 30 metri prima degli impianti semaforici e delle intersezioni lungo le strade locali [lettera b) del 4° comma] e di 25 metri dopo gli impianti semaforici e le intersezioni [lettera c) del 4° comma]. Al di là di questo si evidenzia come questi cartelloni, così come quelli pubblicitari, siano comunque assai pericolosi se posti sui luoghi suddetti. Per tale ragione l’amministrazione comunale e l’assessorato di competenza intervenga per porre rimedio eliminando tali installazioni nei tratti di strada indicati per evitare il perpetrarsi di rischi per la sicurezza stradale per pedoni e automobilisti e di spostarli in tratti non pericolosi e non troppo vicini alla vista degli utenti della strada anche perché in caso di sinistro il proprietario dell’installazione e nonché l’amministrazione locale può essere chiamata indirettamente in causa per ostacolo alla visibilità della strada interessata.