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Bari: rigettato il ricorso di Aurelio e Luigi De Laurentiis sulla multiproprietà

Il Tribunale ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari sul divieto di partecipazioni in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado

Il ricorso presentato dalla famiglia De Laurentiis sul nodo multiproprietà è stato respinto dal TFN, organo di giustizia federale a cui i proprietari di Napoli e Bari si erano rivolti attraverso i propri legali per contrastare la norma che prevede l'impossibilità di possedere due squadre professionistiche, anche in categorie diverse, a partire dalla stagione 2024-2025.

Sostenendo la tesi di un cambio di regole in corsa rispetto all'impegno preso rilevando il titolo dei biancorossi nell'estate 2018, è molto probabile che i proprietari della Filmauro non si fermino davanti a questo primo 'no' ma che proseguano la loro battaglia legale, come ha lasciato intuire l'avvocato Mattia Grassani prima che ii TFN si pronunciasse.

"Il Tribunale Federale Nazionale - si legge nella nota della Figc - presieduto da Carlo Sica ha rigettato il ricorso presentato dai presidenti di Napoli e Bari, Aurelio e Luigi De Laurentiis, avente ad oggetto l’impugnazione della delibera pubblicata sul C.U. n.88/A del 1° ottobre 2021 relativamente alla modifica dell’art. 16 bis NOIF.

Secondo l’art. 16 bis NOIF sulle Partecipazioni Societarie

1) Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto, del suo coniuge o del suo parente e affine entro il quarto grado.
2) Qualora a seguito del passaggio di una società dal settore dilettantistico al settore professionistico si incorra nella situazione vietata dal comma 1, i soggetti interessati devono porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.
3) L’inosservanza del termine di cui al comma 2 comporta la decadenza della affiliazione della società proveniente dal settore dilettantistico. Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 2 dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.

Norma Transitoria

a) Fatti salvi i provvedimenti già adottati dal Consiglio Federale in base alla previgente formulazione dell’art. 16 Bis, i soggetti, che alla data di entrata in vigore della presente disposizione si trovano nella condizione di cui al comma 1, dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza della Stagione Sportiva 2024/2025. Qualora antecedentemente alla stagione sportiva 2024/2025 si verifichino, nell’ambito della medesima categoria, per due o più società professionistiche, le condizioni vietate dal comma 1, i soggetti interessati dovranno porvi fine entro e non oltre 5 giorni prima del termine fissato dalle norme federali per il deposito della domanda di ammissione al campionato professionistico di competenza.

b) L’inosservanza del termine sub a) comporta la decadenza della affiliazione della società, o delle società, la cui partecipazione societaria è stata acquisita per ultima.

c) Il provvedimento di decadenza è adottato entro 3 giorni dalla scadenza del termine di cui sub a) dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Federale, sentita la Commissione di cui all’art. 20 Bis delle NOIF.

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