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Venerdì, 19 Aprile 2024
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Il Bari e Giancaspro deferiti per "irregolarità amministrative"

Il provvedimento del Procuratore federale su segnalazione della CO.VI.SO.C. Violati i termini di corrispondenza delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti di gennaio e febbraio

Attraverso il sito ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio è stato reso noto il deferimento di FC Bari 1908 e dell'amministratore unico del club Cosmo Antonio Giancaspro a causa di "irregolarità amministrative". Trova così conferma la voce che si era diffusa la fine di marzo e l'inizio di aprile circa il ritardo con cui erano state corrisposte le mensilità di gennaio e febbraio.

Oltre a Giancaspro, il procuratore federale ha deferito anche Giovanni Palasciano, socio partner della Ria Grant Thornton, soggetto responsabile del controllo contabile del Bari. La società è stata deferita "a titolo di responsabilità propria, diretta e oggettiva".

Di seguito le motivazioni del provvedimento estrapolate dal comunicato ufficiale della FIGC:

- Sig. GIANCASPRO COSMO ANTONIO, per la violazione di cui all’artt. 1 bis, comma 1, del C.G.S. e 10, comma 3, del C.G.S., in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F., per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps sopra indicati. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente e ai periodi di svolgimento degli stessi;

- Sig. GIANCASPRO COSMO ANTONIO e il Sig. PALASCIANO GIOVANNI, per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, depositando, presso la Co.Vi.So.C., in data 16/03/2018, una dichiarazione non veritiera attestante il pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018;

- la Società F.C. BARI 1908 S.p.A.: per la violazione dell’art. 4, commi 1 e 2 , del C.G.S.: a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, per la violazione dell’art. 10, comma 3, del C.G.S. in relazione all’art. 85, lettera B), paragrafo VII) delle N.O.I.F.: a titolo di responsabilità propria, per non aver corrisposto, entro il 16 marzo 2018, le ritenute Irpef e i contributi Inps relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per le mensilità di gennaio e febbraio 2018, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C., entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati.

DOWNLOAD DEL COMUNICATO INTEGRALE FIGC

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