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Venerdì, 26 Aprile 2024
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Come e dove richiedere la separazione o il divorzio a Bari

La separazione o il divorzio possono essere due possibili strade che rendono ufficiale la fine del matrimonio: le informazioni utili su come procedere

Quando un matrimonio finisce, stipulato con rito civile o religioso, molti decidono di mettere fine legalmente all'unione. Può trattarsi di una conclusione pacifica e fisiologica, o di un doloroso distacco per uno o per entrambi; la presenza di figli può complicare le cose, oppure essere una motivazione ulteriore per concordare fra persone adulte una soluzione soddisfacente per tutti. In ogni caso, c'è un'unica cosa che accomuna tutte le circostanze possibili in questo caso: la necessità di rendere ufficiale la fine del matrimonio.

La Legge n. 162/2014 prevede nuove modalità di negoziazione per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Le nuove modalità previste dalla legge sono:

- Richiesta congiunta innanzi all’ufficiale di Stato Civile (art. 12)
La procedura è possibile solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.

- Negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte (art. 6)
La procedura è possibile sia in assenza che in presenza di figli minori, di figli maggiorenni portatori di handicap grave e di figli maggiorenni non autosufficienti.

NOTA BENE: La Legge 55/2015 riduce i tempi di separazione ininterrotta dei coniugi prima del divorzio dai precedenti 3 anni a 6 mesi, in caso di separazione consensuale, ad un anno in caso di separazione giudiziale.

Coppie di Fatto: le informazioni utili a Bari

Le modalità

RICHIESTA CONGIUNTA INNANZI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio. L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa. Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando non vi siano figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e a condizione che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (es. assegnazione della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica  tra i coniugi dichiaranti). Al fine di promuovere una maggiore riflessione sulle decisioni in questione, è stato previsto un doppio passaggio dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile a distanza di non meno di 30 giorni.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- iscrizione dell’atto di matrimonio (e cioè il comune dove è stato celebrato il matrimonio)
- trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all’estero
- residenza di uno dei coniugi.

Le persone interessate devono recarsi personalmente presso gli Uffici dello Stato Civile della Sede Centrale per concordare la data dell’appuntamento con l’Ufficiale di Stato Civile incaricato. Per ulteriori informazioni si possono contattare i seguenti numeri: per le Separazioni 080.5773360 – 080.5773340, per i Divorzi 080.5773382, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 12:00

Il servizio di accettazione delle dichiarazioni viene espletato nella giornata del martedì per le separazioni consensuali, e nella giornata del giovedì per i divorzi consensuali.

Documenti da allegare

All’atto della prenotazione, l’ufficiale di Stato Civile comunicherà alla persona interessata l’elenco dei documenti utili all’attivazione della procedura.

NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA ALMENO UN AVVOCATO PER PARTE

La persona interessata ad adottare tale procedura deve rivolgersi esclusivamente ad un avvocato per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L’avvocato, una volta formalizzato l’accordo delle parti, dovrà trasmetterlo tassativamente entro 10 giorni dal nulla osta/autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria competente al comune di:

- Iscrizione dell’atto di matrimonio
- Trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o di altri riti religiosi
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero

A chi rivolgersi

UFFICIO STATO CIVILE CENTRALE - SEPARAZIONI / DIVORZI / RICONCILIAZIONI
Numero di telefono : 080/5773360 - 080/5773340
Numero di fax : 080/5773335

Orari di apertura al pubblico :

Lunedì : 9.00 - 12.00
Martedì : 9.00 - 12.00
Mercoledì : 9.00 - 12.00
Giovedì : 9.00 - 12.00 e 15.30 - 17.00
Venerdì : 9.00 - 12.00
Sabato : chiuso

Indirizzo : Corso Vittorio Veneto,4 70122 Bari

Costi

Per la richiesta congiunta innanzi all’Ufficiale di Stato Civile:
- € 16,00 da pagare, ed esibire presso lo sportello, almeno 10 gg prima della conclusione dell’accordo.

Il pagamento può essere effettuato con una delle seguenti modalità:

  • presso qualsiasi Agenzia/Filiale Unicredit, intestandolo a Tesoreria Comunale di Bari - Iban IT16R0200804030000102893244 - CAUSALE: applicazione art. 12 della Legge n. 162/2014 + cognome degli interessati;
  • con carta di Credito Visa o Mastercard direttamente sul portale del Comune di Bari, nella sezione Servizi e Pagamenti Online (per accedere al servizio è richiesta la registrazione al portale)

(Info Comune di Bari)

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