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Superbonus al 110%, ristrutturare casa a costo zero: chi può richiedere la detrazione e quali lavori effettuare

Grazie alla detrazione al 110 per cento prevista dal Decreto Rilancio si possono realizzare i lavori di miglioramento della classe energetica e di messa in sicurezza delle abitazioni a costo zero

Grazie al Decreto Rilancio è arrivato il superbonus per ristrutturare casa a costo zero. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha infatti affermato: Tutti quanti potranno ristruttirare per dare una boccata d'ossigeno al mondo dell'edilizia alle loro abitazioni, per renderle più green. Non si spenderà un soldo per queste ristrutturazioni".

Il Decreto Rilancio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, nello specifico, prevede un aumento per l'ecobonus e il sismabonus, con un'aliquota che raggiunge il 110%. A chi deciderà di effettuare lavori di miglioramento energetico e di riduzione del rischio sismico sarà restituita la spesa completa in cinque quote di pari importo, più un bonus aggiuntivo.

Requisiti per richiedere il bonus

La detrazione è valida per lavori effettuati tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021. Per poter detrarre le spese di ristrutturazione, però, sarà necessario un miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio o, qualora questo non fosse possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.

A certificarlo dovrà essere la presentazione dell'Ape, attestato di prestazione energetica. Chi effettua i lavori può anche decidere di cedere il suo credito alle banche o all’impresa che realizza i lavori: in questo caso il credito viene ceduto, ma lo sconto avviene direttamente in fattura. Se le spese vengono portate in detrazione con la dichiarazione dei redditi il rimborso avverrà in cinque quote di uguale importo. 

Per quali lavori si può richiedere il bonus

Il rimborso del 110% non è valido per tutti i lavori di ristrutturazione. L’articolo 119 del decreto specifica infatti che per avere accesso all’incentivo bisogna eseguire alcuni lavori "trainanti". Si tratta nello specifico dei seguenti interventi:

a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle  spese  non superiore a euro 60.000  moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017. 

b)  interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impiantidi climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe  A  di  prodotto  prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle  spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unita'  immobiliari  che compongono l'edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito; 

c) interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti  ibridi o geotermici, anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione. La detrazione di cui alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 

Le seconde case

Come riportato in Gazzetta Ufficiale, la detrazione al 110 per cento prevista dal Decreto Rilancio non si applica agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori di attività di impresa, arti e professioni, su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale. Da quanto riporta il Decreto, sembrerebbe che gli incentivi siano validi, invece, per seconde case in condominio e villette bifamiliari, ma si attendono chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

Sostituzione delle finestre rientra nel bonus?

Si avrà diritto allo sconto del 110% anche su interventi di efficientamento energetico elencati all’articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013, solo se legati ad uno dei lavori "trainanti" sopra elencati (compresa la sostituzione delle finestre). Anche l’installazione dei pannelli fotovoltaici e di colonnine di ricarica per le autovetture elettriche dà diritto al super bonus, a patto di eseguire almeno uno degli interventi trainanti. Sale infine al 110% anche il bonus per l’adeguamento degli edifici al rischio sismico (vengono però esclusi gli immobili in fascia sismica 4). Il bonus verrà erogato come detrazione fiscale da restituire in cinque quote di pari importo.

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