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Martedì, 19 Marzo 2024
Tasse

IMU: cos'è e quando pagarla

Tutte le informazioni utili sull'Imposta Municipale Unica

Cos'è l'Imu? l'Imu è l'acronimo di imposta municipale unica: dal 2012 ha sostituito la tassa comunale sugli immobili (ICI) e, per la componente immobiliare, l’IRPEF e le relative addizionali regionali e comunali per i redditi fondiari degli immobili non locati ma solo se non si trovano nello stesso comune dell'abitazione principale. Gli immobili non locati che si trovano nello stesso comune dell'abitazione principale, infatti, non solo sono soggetti ad Imu, ma concorrono anche alla formazione della base imponibile dell’IRPEF e delle relative addizionali (sia pure nella misura ridotta del cinquanta per cento).

Il presupposto dell'imposta

L'Imu è collegata al possesso e non alla proprietà in senso giuridico dei fabbricati. Significa che è dovuta dal proprietario se "detiene" l'immobile oppure da chi ne ha il possesso materiale in ragione di un diritto reale come usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. L'Imu è dovuta anche dal concessionario di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

Imu e abitazione principale

L'abitazione principale e le relative pertinenze (una per ciascuno dei 3 tipi catastale: garage o simile, cantina o simile, soffitta o simile) non sono soggette a Imu.

Attenzione, ai fini dell'Imposta Municipale Unica, per abitazione principale si intende quella in cui, contemporaneamente, si risiede anagraficamente e si dimora abitualmente.

L'esenzione, inoltre, opera solo se catastalmente l'abitazione in cui si risiede e dimora non è classificata come abitazione di lusso, ovvero non è di categoria A/1, A/8 e A/9. Se la prima casa  è un'abitazione di lusso, infatti, sconta l'Imu aliquota ridotta e dà diritto ad una detrazione Irpef.

Chi paga l'Imu

Sono obbligati al pagamento dell'imposta (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011):
- il proprietario o titolare di altro diritto reale sull'immobile;
Non sono tenuti al pagamento dell'imposta il locatario, il comodatario o, in generale, chi non è titolare di diritti reali sull'immobile.
Tuttavia:
- in caso di leasing soggetto passivo è il locatario finanziario dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, anche se avente ad oggetto immobili da costruire o in corso di costruzione (art. 9, comma 1, D.Lgs 23/2011);
- in caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario;
- nell'ipotesi di abitazioni assegnate al coniuge in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai soli fini del tributo, l'assegnazione si intende fatta a titolo di diritto di abitazione. Quindi è soggetto passivo dell'imposta per l'intera abitazione il coniuge assegnatario, a prescindere dalla titolarità della stessa (art. 4, comma 12-quinquies, D.L. 201/2011), ma esente per l'annualità in corso.

Imu a Bari

Scade il 16 giugno 2020 il termine per effettuare il pagamento dell’acconto della nuova IMU 2020 (L. n. 160/2019). Non sono state ancora deliberate le aliquote per l'anno 2020. In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da pagare è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2019 ( co. 762, art. 1, L  160/2019): andranno, pertanto, utilizzate le aliquote 2019 (deliberazione di C.C. n. 15/2019), per procedere a dicembre al versamento a conguaglio con le aliquote 2020.

Nel caso di variazioni del patrimonio immobiliare nel 2019 e/o nel corso del primo semestre del 2020 occorre, invece, individuare la modalità più corretta, come chiarito anche dalla Circ. n. 1/DF del 18/03/2020

Sono esenti dal pagamento della prima rata soltanto:

  • immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
  • immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e alberghi, pensioni, ostelli, agriturismi, bed & breakfast, residence, campeggi, villaggi turistici, rifugi, colonie marine e montane, a condizione, però, che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività.

E’ abolita, invece, la TASI: in attesa della Deliberazione IMU 2020, chi lo scorso anno effettuava il pagamento, ed è tenuto anche quest’anno, effettuerà il pagamento dell’acconto IMU versando il medesimo importo versato lo scorso anno per la TASI (aliquota 2,5 per mille), ma usando il codice tributo 3939 (cd. Beni Merce delle imprese di costruzione).

Quando pagare

E' stato differito il termine di pagamento della prima rata IMU dal 16 giugno 2020 al 30 settembre 2020 per i soli contribuenti che si dovessero trovare in condizioni di effettiva difficoltà economico-finanziaria a seguito del periodo emergenziale sanitario COVID-19, con esclusione sin d’ora della quota di competenza statale afferente gli immobili di “categoria D”, come disciplinato nell’ambito del Regolamento Comunale sull’IMU approvato in data 15/06/2020. I contribuenti interessati dovranno presentare alla Ripartizione Tributi, entro e non oltre il termine ultimo del 31 ottobre 2020a pena di decadenza dal beneficio, apposita attestazione da cui si rilevi la sussistenza del beneficio richiesto, utilizzando a tal fine il  modulo approvato. La consegna dell'stanza potrà avvenire direttamente allo sportello dei suddetti uffici, con sottoscrizione dell’interessato in presenza di un dipendente del medesimo Ufficio o già sottoscritta con copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, oppure tramite posta certificata all’indirizzo imutributi.comunebari@pec.rupar.puglia.it  corredata della copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Il dichiarante, in caso di dichiarazione non veritiera, decade dai benefici del differimento disposto sulla base della dichiarazione resa, fermo sempre la responsabilità penale eventualmente sussistente. Gli uffici dell Ripartizione Tributi, ai fini delle verifiche conseguenti, sono sin d’ora legittimati a richiedere l’esibizione di ogni documentazione ritenuta utile al fine di comprovare lo stato attestato nella dichiarazione stessa.

Informazioni

L’Ufficio è a disposizione per informazioni o chiarimenti ai seguenti recapiti telefonici:

  • 080/5773528,
  • 080/5773565,
  • 080/5773573,
  • 080/5773560,
  • 080/5773590

(Fonte Comune di Bari)

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